Lavori urgenti in condominio, quando possono essere decisi solo da amministratore o condomino

Amministratore, assemblea condominiale o singolo condomino: chi decide di effettuare lavori urgenti in condominio e cosa fare

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Lavori urgenti in condominio, quando pos

Chi decide se effettuare lavori urgenti in condominio?

I lavori urgenti in condominio vengono decisi dall’amministratore di condominio, che ha il compito di tutelare i condomini ed evitare problemi che potrebbero nuocere al loro benessere, evitando di incorrere in sanzioni civili ma anche penali. Per lavori urgenti in condominio l’amministratore non ha obbligo di convocare l’assemblea che li approvi.

I lavori urgenti in condominio possono essere decisi solo dall’amministratore senza obbligo di approvazione da parte dell’assemblea condominiale se si tratta di lavori urgenti volti a tutelare sicurezza e incolumità dei condomini stessi. Secondo quanto previsto dalla legge, in questi casi l’unico obbligo che l’amministratore ha è quello di riferire i lavori eseguiti nel corso della prima assemblea che viene convocata.

Chi decide di effettuare lavori urgenti in condominio

Per effettuare lavori urgenti in condominio, dunque, l’amministratore, lì dove lo ritenesse necessario, può deciderli e avviarli senza obbligo di chiedere all’assemblea condominiale ma non è l’unico che può decidere di effettuare lavori urgenti in condominio.

La legge stabilisce, infatti, che nel caso di eventuali lavori urgenti in condominio, necessari per evitare danni all’integrità del condominio stesso o che parti di esso possano disgregarsi, arrecando danni a terzi o altre cose comuni, senza avvisare amministratore di condominio o assemblea, possono essere decisi anche dal singolo condomino, che ha il diritto poi di chiedere agli altri condomini il rimborso pro quota della spesa sostenuta.

Il singolo condomino ha anche facoltà di decidere eventuali lavori di Asl o di altre autorità se lo stato dei beni di proprietà condominiale viene considerato tale da arrecare concreto rischio all’incolumità fisica delle persone.

Se, però, i lavori in condominio non sono non sono considerati urgenti ma risultano lavori di manutenzione straordinaria, la decisione di effettuarli deve spettare obbligatoriamente all’assemblea condominiale.

Interventi urgenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria

Stando a quanto previsto dal codice civile vi sono due tipi di lavori di manutenzione dei condomini, quelli ordinari e quelli straordinari.

I lavori ordinari, come sostituzione delle lampadine in parti comuni dell’edificio, possono essere decisi dall’amministratore autonomamente, mentre i lavori di manutenzione straordinaria devono essere decisi dall’assemblea condominiale. Sono considerati lavori straordinari quelli non preventivati e necessari a causa di un evento imprevedibile, come black out elettrico o improvviso blocco dell’ascensore.

L’assemblea condominiale che deve decidere eventuali lavori straordinari da sostenere deve raggiungere una deliberazione votata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi, mentre per gli interventi di normale entità non è previsto un quorum preciso e vale la delibera relativa ad opere di manutenzione straordinaria votata dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi.

L’amministratore può decidere autonomamente di effettuare lavori di manutenzione straordinaria solo se, come sopra detto, si tratta di lavori urgenti e una volta decisi deve riferirne all’assemblea anche per la ripartizione delle spese da sostenere.

Tuttavia, non avendo obbligo di approvazione dei lavori urgenti in condominio, non esiste neanche l’obbligo di rimborso. Stando a quanto stabilito dal Codice Civile, se si rende necessario effettuare lavori urgenti in condominio, come sistemare un cornicione pericolante che può cadere sui passanti, o aggiustare un pezzo di tetto, se l’amministratore o il singolo condomino decidono di avviarli anticipando le spese previste senza alcun avviso o autorizzazione anche dall’assemblea non hanno obbligatoriamente diritto al rimborso.