Sì, la legge sulla privacy tutela i dati personali dei cittadini con particolare riguardo a quelli relativi allo stato di salute. Questi ultimi non possono essere utilizzati senza il consenso della persona interessata. La stessa attenzione è prevista anche con il certificato di malattia con cui il dipendente comunicare la propria assenza temporanea dal lavoro.
Pochi aspetti come la malattia sono così tutelati dalla norme sulla privacy. Ce ne accorgiamo in tutte le occasioni della vita sociale, anche e soprattutto quando ci rechiamo in una struttura sanitaria. Il trattamento dei dati personali vede in questo aspetto uno snodo centrale a cui prestare molta attenzione.
Ma cosa accade nel mondo del lavoro? In che modo i rapporti tra dipendente e datore di lavoro sono normati? Il caso più comune in cui si manifesta l'esigenza del trattamento dei dati personali è proprio in occasione di una malattia o comunque di un problema di salute del lavoratore. Come deve comportarsi il datore di lavoro?
Come vedremo in questo articolo, da una parte ci sono precise disposizioni legislative che fissano i limiti da non superare ovvero il perimetro entro cui azienda e lavoratori devono muoversi. Dall'altra ci sono le sentenze dei giudici (fino ad arrivare alla Corte di Cassazione) che hanno precisato alcuni aspetti e, se possibile, hanno reso le norme ancora più rigide. Vediamo quindi tutti i dettagli e più esattamente esaminiamo in questo articolo due aspetti:
La legge sulla privacy tutela i dati personali dei cittadini con particolare riguardo a quelli relativi allo stato di salute. Questi ultimi non possono essere utilizzati senza il consenso della persona interessata.
La stessa attenzione è prevista anche con il certificato di malattia con cui il dipendente comunicare la propria assenza temporanea dal lavoro. Tradotto in termini pratici significa che deve essere inviato all'azienda affinché l'iter per l'assenza per malattia segua il suo corso. Ma allo stesso tempo non devono comparire alcune informazioni sensibili.
Pensiamo ad esempio all'ospedale in cui è stato eseguito l'eventuale intervento, alle specializzazione del medico e del reparto, alle condizioni di salute del paziente, all'esame diagnostico effettuato, al tipo di visita effettuata, alla struttura sanitaria. Tutte queste informazioni non possono comparire nel certificato medico generico inviato al datore di lavoro.
Tuttavia l'azienda può chiedere all'Inps un accertamento sulla reale esistenza della malattia tramite il proprio medico. Non a caso sono sono previste fasce di reperibilità, sia nel comparto pubblico e sia in quello privato, per la visita fiscale. In ogni caso, il camice bianco che effettua il controllo non può in alcune caso rivelare la malattia del dipendente. In caso contrario si configura la violazione della privacy.
Cosa succede se le disposizioni sono violate? Cosa accade se le rigide norme sulla privacy nei rapporti tra lavoro e malattia ovvero tra datore e dipendente non siano rispettate? Scatta la possibilità da parte del lavoratore di pretendere il risarcimenti dei danni.
Si tratta di un principio che trova applicazione nei vari Contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano i vari settori (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici). E che è stata confermato più volte dai tribunali che si espressi sulla questione in seguito alle controversi sorte tra datori e dipendenti.
In fondo è sufficiente leggere quanto contenuto nel decreto ministeriale che disciplina le visite fiscali per farsi un'idea.
Al termine della visita - viene infatti testualmente riportato - il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Inps, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico, la seconda agli atti dell'Inps, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.