Lavoro stagionale, come funziona. Regole e leggi vigenti

Come funziona il lavoro stagionale e qual è la normativa di riferimento per i relativi contratti: chiarimenti e cosa c’è da sapere

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
 Lavoro stagionale, come funziona. Regol

Quali sono i lavori considerati stagionali?

Stando a quanto riportato dalla normativa ufficiale, sono considerate attività stagionali quelle previste dai contratti collettivi e quelle disciplinate da apposito decreto del Ministero del lavoro. Tra i lavori stagionali vi sono i lavori estivi, come bagnini, assistenti di spiaggia, ma anche attività come raccolta e spremitura delle olive; pesca e lavorazione del tonno e lavorazione delle sardine sott’olio; mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi; maciullazione e stigliatura della canapa; produzione del vino comune; produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.

Il lavoro stagionale che si riferisce a determinate occupazione che solitamentee si svolgono in determinati periodi dell'anno può essere regolato da diverse forme di assunzione: secondo la normativa, infatti, il lavoratore stagionale può essere assunto con contratto di apprendistato; on con contratto a termine, con eventuali proroghe (massimo di 5 e con il singolo rapporto di lavoro che non superi i 36 mesi). Ma quali sono le regole che discplinano il lavoro stagionale?

Lavoro stagionale: regole retribuzione e contributi previdenziali

Se il lavoro stagionale per cui si viene assunti viene disciplinato da regolare contratto, dovrebbe seguire le retribuzioni dei contratti di riferimento, come per esempio quello del Turismo. Tuttavia, non sempre le assunzioni per i lavori stagionali sono regolati. In generale, comunque lo stipendio medio mensile reale di un contratto stagionale oscilla tra i 1000 e i 1700 euro al mese tutto compreso e solo cuochi e chef di hotel e alberghi delle località marittime o di montagna possono arrivare a guadagnare retribuzioni mensili tra i 2500 e i 4000 euro al mese.

Per i contratti a termine di lavoro stagionale il datore non deve versare il contributo addizionale pari all’1,40% da calcolare sull’imponibile previdenziale e versare all’Inps con modello F24, versamento che deve essere, invece, effettuato per i normali rapporti a tempo determinato.

Lavoro stagionale: regole permessi e ferie

Chi svolge un lavoro stagionale ha diritto a ferie e permessi (almeno sulla carta) esattamente come tutti gli altri lavoratori dipendenti. I permessi previsti dal lavoro stagionale non sono fissi e stabiliti ma vengono calcolati in base all’effettivo orario svolto e se il datore di lavoro non può riconoscere i permessi al lavoratore stagionale a causa dell’inteso lavoro e della breve durata del lavoro stesso, allora i permessi vengono monetizzati una volta cessato il rapporto di lavoro.

Per le ferie, il lavoro stagionale prevede nel caso di contratto full time la maturazione mensile delle ferie, per le stesse quattro settimane all’anno, corrispondenti a 26 giornate e il datore di lavoro deve concedere, entro l’anno di maturazione, almeno 2 settimane di ferie a chi matura tutte e 4 le settimane previste.

Tuttavia, non è obbligatorio rispettare questa regola e divisione, perché il datore di lavoro può decidere di concedere le ferie anche in maniera diversa, organizzandole sulla base dell’attività lavorativa e dei suoi maggiori periodi di intensità.

Nei casi di assunzione per lavoro stagionale non full time, le ferie vengono riconosciute in proporzione all’effettivo lavoro svolto. Come per i permessi anche le ferie non sono monetizzabili se non si fanno a meno che non si arrivi alla conclusione del rapporto di lavoro.

Lavoro stagionale: regole per malattia

Anche per il lavoro stagionale è prevista l’indennità di malattia: esattamente come tutti gli altri dipendenti, anche i lavoratori stagionali in caso di malattia devono trasmettere il certificato fatto dal proprio medico di base a Inps e datore di lavoro.

Se per i dipendenti a tempo indeterminato l’indennità di malattia a carico dell’Inps è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, per i dipendenti a termine l’indennità di malattia viene garantita per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia e comunque sempre rispettando il limite dei 180 giorni.