Le carte di credito collegate a un conto corrente non possono essere pignorate nel caso di insolvenza del debitore, ma lo sono invece le carte di credito prepagate, con o senza Iban.
Quando si parla di carta di credito occorre procedere con tutte le distinzioni del caso. Sono infatti numerose le soluzioni disponibili sul mercato, da quelle legate a un conto corrente a quelle che fanno da semplice deposito, da quelle dotate di Iban a quelle che sono comunemente definite usa e getta. Si tratta di distinzioni importanti ai fini della pignorabilità delle carte di credito. Vediamo quindi:
Precisiamo subito che l'utilizzo dell'espressione di pignoramento delle carta di credito è improprio. Nel caso in cui un cittadino venga colpito da un provvedimento di questo tipo, il pignoramento non riguarda la carta in sé ovvero la tessera bensì gli importi depositati in banca e spendibili attraverso la carta di credito.
Fissato questo importante aspetto procedurale, resta da capire se tutte le carte di credito sono pignorabili o ci sono alcune tipologie che non possono essere sottoposte a un provvedimento di questo tipo.
Ebbene, le carte di credito collegate a un conto corrente non possono essere pignorate nel caso di insolvenza del debitore, ma lo sono invece le carte di credito prepagate, con o senza Iban.
Una carta di credito viene fornita con un numero che lo identifica in modo univoco, una data di scadenza, il nome del titolare, il logo delle società che forniscono l'infrastruttura e i sistemi che elaborano le transazioni con carta di credito, ad esempio Visa o Mastercard.
Sul retro della carta di credito ci sono una striscia magnetica o un chip e il numero CVV, necessario per le transazioni online. La transazione viene fatturata nell'estratto conto successivo e il rivenditore riceve il denaro dopo pochi giorni.
L'intero processo funziona con i sistemi e la tecnologia forniti da Visa o Mastercard. Ogni carta di credito ha un limite massimo oltre il quale non è possibile effettuare spese. chi prova a utilizzare la carta dopo aver raggiunto il limite massimo, potrebbe vedersi rifiutare la transazione dall'emittente della carta di credito.
Esistono diversi fattori determinano il limite di credito: il tipo di carta di credito, il reddito e la capacità di pagare, eventuali altri debiti contratti.
Come abbiamo spiegato, non è la carta di credito in sé che viene eventualmente pignorata, ma l'importo di denaro custodito. Tuttavia ci sono alcuni limiti da considerare.
Non a caso la normativa in vigore prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.
La parte eccedente dell'ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla legge. Sempre lo stesso articolo stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti.
Infine, altro aspetto di cui tenere conto per avere il quadro completo legato anche alle carte di credito, il pignoramento eseguito sulle somme in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. In ultimo, per la Corte di Cassazione, in assenza di parametri normativi specifici e analitici idonei a consentire la determinazione del cosiddetto minimo vitale, il giudice dell'esecuzione può pervenire all'importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato sufficienti e adeguati mezzi di vita.