Le donazioni tra genitori e figli costituiscono una prassi diffusa per il trasferimento di beni, soprattutto immobili e somme di denaro, all’interno del nucleo familiare. La normativa che disciplina queste operazioni è estremamente dettagliata e può presentare criticità sia dal punto di vista fiscale, sia in relazione ai diritti successori degli eredi legittimari.
In base all’articolo 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto, senza richiedere alcuna controprestazione. Può riguardare una vasta gamma di beni trasferibili: denaro, immobili (case, terreni), auto, azioni, titoli, oppure altri oggetti di valore. Per quanto concerne le donazioni tra genitori e figli, tali operazioni sono particolarmente agevolate dal legislatore, che stabilisce franchigie fiscali importanti e aliquote ridotte. Tuttavia, in presenza di più figli, occorre osservare la regola della divisione equa secondo le norme sulla quota di legittima, tutelando così i diritti degli eredi.
Le donazioni possono assumere diverse forme, tra cui:
In tutti i casi, ai fini della legittimità e della tutela fiscale, è consigliabile formalizzare la donazione attraverso strumenti tracciabili e, per somme rilevanti o beni immobili, mediante atto notarile.
La disciplina fiscale sulle donazioni è regolata principalmente dal Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (D.lgs. 346/1990). Per le donazioni tra genitori e figli, si applica un’aliquota del 4%, ma la tassazione interviene solo sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Oltre la franchigia, si applica l’aliquota sulla quota eccedente. Ad esempio, se un genitore dona 1,2 milioni di euro, il figlio pagherà il 4% solo sui 200.000 euro eccedenti.
Oltre all’imposta principale, per le donazioni di beni immobili, il donatario è tenuto al versamento dell’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%). Tuttavia, se l’immobile rientra nelle agevolazioni prima casa, queste imposte sono dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna.
Altri costi ricorrenti riguardano:
La natura del bene influisce sulla base imponibile: per il denaro si considera il valore nominale, per gli immobili la rendita catastale rivalutata secondo i coefficienti fiscali previsti (ad esempio, 115,5 per la prima casa, 126 per immobili vari di categoria A e C).
La donazione di un immobile comporta formalità vincolanti. L’atto deve essere redatto da un notaio in presenza di due testimoni che garantiscano la capacità e la volontà delle parti. Devono essere specificati la descrizione dell’immobile, la stima del valore e l’identità dei contraenti. L’atto deve inoltre essere trascritto nei registri immobiliari e allineato alla situazione catastale ed edilizia.
Può assumere diverse forme:
Dal punto di vista successorio, una donazione può essere contestata dagli eredi legittimari se lede la loro quota di riserva. In tal caso, possono attivare l’azione di riduzione per ottenere il corrispettivo in denaro corrispondente al valore decurtato, secondo i principi di tutela del patrimonio familiare. L’acquirente della casa donata può solitamente godere di maggiori tutele a seguito delle recenti riforme, che riducono i rischi collegati all’azione di restituzione.
Negli ultimi aggiornamenti legislativi viene confermato che la maggiore semplificazione delle procedure, dalla registrazione degli atti all’autoliquidazione delle imposte, ha l’obiettivo di rendere più sicura e trasparente la circolazione dei beni donati. In particolare, le recenti riforme e sentenze della Suprema Corte rafforzano la tutela degli acquirenti e dei donatari, stabilendo che l’azione degli eredi legittimari è oggi limitata a un risarcimento in denaro e non permette più la restituzione dei beni a terzi estranei all’accordo originario. Inoltre, la procedura per la dichiarazione telematica e i nuovi meccanismi di calcolo delle imposte automatizzano molte delle fasi burocratiche, riducendo i margini di errore e le controversie interpretative.
Esistono casi in cui le donazioni non sono soggette a imposizione fiscale:
La donazione di modico valore è esente da atto notarile e da imposte, ma la valutazione relativa all’incidenza patrimoniale rimane soggettiva e caso per caso, tenendo conto delle condizioni personali del donante e dell’importo donato.
I legittimari (coniuge, figli, ascendenti) hanno diritto a una quota del patrimonio ereditario. Se la donazione in vita lede questo diritto, la legge tutela i legittimari, consentendo loro di richiedere un danno economico invece della restituzione materiale del bene donato. I principali strumenti a loro disposizione sono:
Anche i successivi acquirenti di immobili provenienti da donazione godono oggi di una maggiore stabilità giuridica: il nuovo assetto legislativo limita le azioni restitutorie solo al valore economico e non alla restituzione in natura del bene.
Le donazioni devono essere effettuate con la massima attenzione alla trasparenza e tracciabilità dei flussi:
È raccomandato consultare un professionista esperto prima di procedere con un’operazione di donazione di rilievo. In presenza di dubbi riguardo a specifiche situazioni (famiglie allargate, presenza di figli minori, beni vincolati, ecc.), è opportuno richiedere consulenza personalizzata, anche tenendo conto delle possibili implicazioni future sulla successione ereditaria e sugli equilibri familiari.