Recenti sentenze di Corte di Cassazione e Tribunali si sono espresse su regole e leggi da rispettare in casi specifici che si verificano in condominio per una vita civile tra condomini, a partire dai casi in cui i condomini che sostengono spese per lavori in condominio hanno diritto ad essere rimborsati, ai divieti di trasformazione degli spazi comuni in spazi dedicati a uso esclusivo, alla responsabilità per danni causati al condominio.
Quali sono le nuove importanti regole sui condomini da applicare in base a recenti sentenze Cassazione e tribunali? Vivere in condominio significa rispettare determinate regole previste sia da singoli regolamenti condominiali e sia da leggi in vigore e ci sono anche recenti sentenze sia della Cassazione che di tribunali che sanciscono ulteriori norme da rispettare in tema di condominio. Vediamo quali sono.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla legittimità delle modifiche eseguite al tetto condominiale da un singolo condomino. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il singolo condomino non può mai realizzare un'innovazione sul tetto condominiale che pregiudichi il rapporto materiale con la parte del condominio oggetto d'intervento.
Ciò significa che il tetto dell'edificio condominale non può mai essere trasformata in terrazza per uso esclusivo del singolo condomino pur se quest'ultimo ha intenzione di realizzare l'intervento a proprie spese.
Essendo il tetto condominiale uno spazio comune del condominio, il proprietario dell'ultimo piano non può modificarlo, trasformandol in terrazza e occupandola per un proprio uso escludendo tutti gli altri conodmini, perchè non verrebbe rispettato il principio previsto dalla legge secondo cui i condomini devono poter fare pari uso degli spazi comuni in condominio e nessun condominio può precludere ad altri di fare pari uso delle cose comuni.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma si è invece espressa sul diritto al rimborso al singolo condomino che sostiene spese ordinarie o straordinarie per il condominio e ha sentenziato che le spese sostenute dal singolo condomino per la cura delle parti comuni dell'edifico condominiale senza preventiva autorizzazione dell'assemblea possono essere rimborsate solo se si tratta di spese per lavori urgenti in condominio e necessari.
In caso contrario, non è detto che il condomino che sostiene le spese per lavori in condominio possa ricevere eventuali rimborsi.
La Corte di Cassazione si è anche espressa di recente sulla possibilità per i condomini di ampliare locali di proprietà presenti nel sottosuolo dell'edificio condominiale o la realizzazione degli stessi, spiegando che lo spazio condominiale che si trova alla base dell’edifici, sotto l'area superficiaria che è alla base dell'edificio, come box o garage, rientra per presunzione tra gli spazi comuni di cui possono e devono parimenti usufruire tutti i condomini, a meno che non sussiste apposito titolo che ne attribuisce la proprietà esclusiva ad uno o più condomini.
Essendo, dunque, lo spazio alla base dell’edificio di comune proprietà di tutti i condomini, nessun condomino singolarmente e senza il consenso degli altri può procedere all'escavazione del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, perchè limiterebbe l'altrui uso e godimento di uno spazio comune del condominio.
Sulla responsabilità per danni in condominio causati da singolo condomino si è espresso il Tribunale di Roma, partendo dal caso di un’auto che ha preso fuoco nel garage del condominio causando danni all’edificio condominiale e risarcendo lo stesso.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, per i danni provocati dalle cose, la responsabilità è sempre del custode del bene, in tal caso per esempio dell’auto che ha preso fuoco in garage, che deve pertanto risarcire il danneggiato a prescindere dall'accertamento della sua responsabilità.
L’unico caso in cui il condomino dal quale deriva il danno non è considerato responsabile è quello in cui si dimostra che il danno è stato provocato dal caso fortuito, per esempio terremoto o alluvione, ecc.