Regole aggiornate distanze case e terreni vicini, i casi particolari e validità di accordi particolari

Quali sono le regole in vigore sulle distanze da rispettare per case, terreni e altre costruzioni e quando si possono derogare o non rispettare: cosa prevedono leggi in vigore e chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Regole aggiornate distanze case e terren

Quando sussiste la validità di accordi particolari tra le parti per distanze di case e terreni?

Secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, è possibile che un accordo tra le parti modifichi le distanze da rispettare per case e terreni confinanti. In particolare, è previsto che se il Comune non stabilisce alcuna norma sulle distanze legali, bisogna rispettare la regola generale dei tre metri prevista dal codice civile e può essere derogata da accordo privato tra i confinanti.  Se, invece, il Comune stabilisce una distanza diversa da quella prevista dalle leggi in vigore, allora non può mai sussistere alcuna deroga.
 

Quali sono le regole su distanze case e terreni, i casi particolari e la validità di accordi particolari tra le parti? Le leggi in vigore sono piuttosto chiare sulle distanze che devono essere rispettare per case e terreni e altre costruzioni, fissano limiti precisi e prevedono sanzioni per il mancato rispetto degli stessi. Vediamo di seguito nel dettaglio quali sono eventuali casi particolari in cui tali regole possono essere non rispettate e derogate.

  • Regole su distanze case e terreni 2023
  • Casi particolari e validità di accordi particolari tra le parti per distanze case e terreni

Regole su distanze case e terreni 2023

Le leggi in vigore prevedono particolari norme da rispettare sulle distanze di alberi, siepi, piante, costruzioni e altri tipi di recinzione da rispettare tra case e terreni che sono, nel dettaglio, le seguenti:

  • di tre metri di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di alberi ad alto fusto, come noci, cipressi, pini, querce, castagni, ecc, cioè alberi particolarmente alti;
  • di un metro e mezzo di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di alberi di non alto fusto;
  • di mezzo metro di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di siepi vive, vite, arbusti, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo, siepi vive e vite;
  • di un metro di distanza dalla casa del vicino, se si tratta di siepi di castagno, di ontano o di piante che si recidono vicino al ceppo;
  • di due metri di distanza dalla casa del vicino, se si tratta delle ornamentali robinie.

Per quanto riguarda le mura, le leggi in vigore prevedono che ogni proprietario di casa abbia la facoltà di delimitare la sua proprietà con un muro di cinta che non può essere di altezza superiore a 3 metri o a limiti inferiori fissati dai locali regolamenti edilizi. Tre metri è anche la distanza da rispettare rispetto al confine con la casa vicina. Stessa distanza vale rispetto ad una strada adiacente alla propria casa.

Casi particolari e validità di accordi particolari tra le parti per distanze case e terreni

Secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, è possibile che un accordo tra le parti modifichi le distanze da rispettare per costruzioni tra case e terreni confinanti. In particolare, è previsto che se il Comune non stabilisce alcuna norma sulle distanze legali, bisogna rispettare la regola generale dei tre metri prevista dal codice civile e può essere derogata da accordo privato tra i confinanti. 

Se, invece, il Comune stabilisce una distanza diversa da quella prevista dalle leggi in vigore, allora non può mai sussistere alcuna deroga in tal senso e un eventuale accordo tra le parti di case o terreni confinanti potrà solo decidere in che misura dividere distanze tra i rispettivi fondi.

Dunque, per la Cassazione le norme relative alle distanze da rispettare per case e terreni, se stabilite dai singoli regolamenti edilizi comunali, non possono mai essere derogate dai privati.

Altri casi particolari in cui è possibile non rispettare le distanze di costruzioni tra case e terreni previste dalla legge senza incorrere in alcuna sanzione sono i seguenti:

  • se sul confine tra le due case è presente un muro divisorio, sia di proprietà esclusiva e sia in comune tra i due vicini, a condizione che l’altezza di alberi o piante non superi l’altezza del muro stesso;
  • se i due fondi sono separati da un fosso in comproprietà;
  • se si tratta di piante in vaso mobile e piante rampicanti.

Inoltre, le distanze di mura, costruzioni, piante possono essere diverse da quelle previste se stabilito diversamente dai singoli regolamenti edilizi, che possono prevedere anche distanze differenti, per esempio di 5 metri dal confine.