In tema di licenziamento per mancanza lavoro presunta nel 2022, secondo la Corte di Cassazione l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto necessario del provvedimento.
Non c'è solo la crisi economica che si manifesta in maniera improvvisa per via di ragioni non controllabili e previste a costringere le aziende a licenziare i lavoratori. Ci possono infatti essere ragioni anche più individuali ovvero a scelte sbagliate delle singole imprese che portano a una riduzione di vendite e produzione e dunque a un calo del lavoro per i dipendenti.
Inevitabile quindi che di fronte a una situazione così delicata la Corte di Cassazione sia intervenuta più volta per dirimere le controversie e allo stesso tempo per collocare alcuni punti fermi:
Licenziamenti per mancanza lavoro presunta, sentenze Cassazione
Altre sentenze Cassazione su licenziamenti e lavoro nel 2022
In tema di licenziamento per mancanza lavoro presunta nel 2022, secondo la Corte di Cassazione l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto necessario del provvedimento.
È invece sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, casualmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.
Ma attenzione perché per la Cassazione, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per mancanza lavoro presunta, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa.
I giudici precisano anche che esigere la sussistenza di una situazione economica sfavorevole per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo significa inserire un elemento fattuale non previsto, con una interpretazione che trasmoda sulla congruità e sulla opportunità della scelta imprenditoriale pure occorrendo rilevare che in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, comprese le norme in tema di recesso, il controllo giudiziale è limitato, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
Sempre in riferimento ai licenziamenti per mancanza lavoro presunta nel 2022, per la Corte di Cassazione, l'andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo.
Lo fanno attraverso la soppressione di una individuata posizione ove il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, e in giudizio se ne accerti in concreto, l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causalità addotta.
Ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del settore lavorativo e del posto cui era stato addetto il dipendente; la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti a incidere sull’organizzazione dell’impresa; l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
I giudici di cassazione sono più volte intervenuti in materia di licenziamento per presunta disoccupazione. Cose da sapere