Il posizionamento degli autovelox lungo strade a autostrade continua a rimanere un argomento scottante. Non solo per gli automobilisti, costantemente su tutte le furie ogni volta che arriva una multa, ma anche dei giudici della Cassazione. Quest'ultimi sono infatti spesso coinvolti e chiamati a esprimersi sulle controversie tra i guidatori e gli enti accertatori.
L'attenzione è solitamente sulle multe fatte da autovelox invisibili con conseguente possibilità di ricorso. Approfondiamo quindi in questo articolo:
Multe fatte da autovelox invisibili, ultime sentenze Cassazione
Altre sentenze della Cassazione sulle possibilità di ricorso
Secondo la Cassazione, le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del prefetto, sono definite come strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali.
Per quanto riguarda l'invisibilità degli autovelox, secondo la Corte di Cassazione gli avvisi della presenza di autovelox devono essere ben visibili e posti ad almeno 400 metri dal punto ove è ubicato l’apparecchio elettronico. In questo caso, la multa non è valida.
Nell’opposizione al verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità è onere dell’opponente - fanno presenti i giudici - fornire la prova della inidoneità della segnaletica, siffatta prova non è fornita nel caso in cui venga presentata una foto ritraente la vegetazione presente in prossimità del chilometro d’interesse, priva di qualsiasi data, in modo da non consentire di rilevare in concreto l’idoneità della segnaletica alla data dell’accertamento. Un simile posizionamento dell'autovelox consente all’automobilista di diminuire la velocità senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
Per quanto riguarda le possibilità di proporre ricorso, per gli Ermellini, in tema di guida a velocità inosservante dei limiti regolamentari non è necessario che il verbale di contestazione della trasgressione indichi in dettaglio che l’utilizzo di un apparecchio di rilevazione automatica era presegnalato, come d’obbligo, a una determinata distanza dal punto di controllo, con un apposito cartello o dispositivo visivo, essendo sufficiente che l’esistenza della presegnalazione risulti da quanto riferito nell’atto per dichiarazione dei verbalizzanti.
Grava sull’opponente al verbale l’onere di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico.
A proposito di autovelox, i giudici hanno anche precisato che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.
Di conseguenza, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura. L’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.
In tema di sanzioni amministrative a carico del guidatore per violazione del Codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che della segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
Alcune delle questioni citate più spesso dai giudici delle corti di cassazione sono la questione del posizionamento degli autovelox nelle strade.