Le leggi che devono essere rispettare per piantare alberi e siepi tra due case tra vicini riguarda le distanze che devono essere rispettate come previsto dal Codice Civile differenti a seconda che si tratti di alberi ad alto fusto a non alto fusto o siepi.
Chiunque voglia piantare alberi e siepi in casa propria deve sapere che esistono leggi specifiche da rispettare per averle relative soprattutto alle distanze da rispettare rispetto alla casa del vicino per evitare di creare problemi ai vicini, dalla presenza di radici nel terreno che potrebbero rovinare il terreno del vicino, alla possibile copertura dal sole al vicino se l’albero in casa propria è troppo alto o troppo grande, ecc. Vediamo allora quali sono le leggi su alberi e siepi tra due case.
Le leggi in vigore prevedono distanze precise e specifiche da rispettare per piantare alberi e siepi tra due case tra vicini. Per evitare che gli alberi possano arrecare danni al vicino di casa, è, infatti, necessario che vengano piantati rispettando determinate distanze che sono stabilite dalle leggi, esattamente come per le siepi.
Stando, infatti, a quanto previsto dal Codice Civile, alberi e siepi tra due case e vicini devono essere messe a:
Le distanze appena riportate non devono essere rispettate se al confine tra due case di vicini c’è un muro divisorio, sia di proprietà sia di comune proprietà con il vicino, e a condizione, però, che alberi e siepi mantengano un’altezza che non superi la sommità del muro.
Precisiamo che, come stabilito dalle regole in vigore, la distanza tra due case tra vicini per alberi e siepi si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al momento in cui viene piantato o dalla linea al luogo dove viene fatta la semina.
Stando, inoltre, a quanto previsto dalle regole in vigore, se il vicino non rispetta la prevista per piantare alberi e siepi, può essere invitato ad estirpare sia alberi che siepi o alberi e se l’invito non sortisce effetto, l'amministratore di condominio può chiedere al Giudice di pace anche un provvedimento con il quale ordinare al vicino di provvedere all’estirpazione di alberi e siepi.