Lettera impegno di assunzione è vincolante per il datore di lavoro e lavoratore o no

Dal punto di vista contrattuale la lettera di impegno all'assunzione è considerata una scrittura privata che coinvolge le due parti in causa ovvero lavoratore e datore di lavoro.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Lettera impegno di assunzione è vincolan

È vincolante la lettera di impegno all'assunzione?

Affinché la lettera di impegno possa essere considerata vincolante c'è una condizione ben precisa: la sottoscrizione da entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore. Se una delle due non firma viene a cadere il vincolo.

Non basta la parola tra gentiluomini perché i rapporti di natura lavorativa e di affari vanno messi nero su bianco. Gli scritti rimangono, ricordano alle parti coinvolte gli impegni assunti e rappresentano la prova da esibire nel caso di controversia davanti a un giudice?

Ma succede così anche quando c'è di mezzo la lettera di impegno all'assunzione. Fino a che punto ha valore nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore? L'impegno è vincolante e va portato a termine fino in fondo oppure si tratta di un pre-accordo da cui è possibile svincolarsi con una certa facilità?

Lo scopriremo in questo articolo, ma con una importante premessa e una distinzione di base. Dal punto di vista contrattuale la lettera di impegno all'assunzione è considerata una scrittura privata che coinvolge le due parti in causa ovvero l'aspirante dipendente da una parte e il possibile "capo" dall'altra.

La distinzione altrettanto importante da cui non si può prescindere e che incide nella valore della missiva riguarda le firme in calce al documento. Sono presenti sia quella del datore di lavoro e del lavoratore o solo una delle due? Vediamo tutti i dettagli in questo articolo e più esattamente

  • È vincolante la lettera di impegno all'assunzione
  • Datore di lavoro e lavoratore, valore lettera di impegno

È vincolante la lettera di impegno all'assunzione

Che la lettera di assunzione sia un documento da prendere sul serio è innanzitutto dimostrato dal suo contenuto. Ci sono infatti alcune voci che non possono essere evitate.

Si tratta di qualifica e inquadramento rispetto alla classificazione contrattuale, luogo e orario settimanale in cui l'attività verrà svolta, principali mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, clausola risolutiva in caso di inadempienza, tipologia di contratto collettivo stipulato, consenso al trattamento dei dati personali.

A cui aggiungere eventuali impegni di riservatezza, data di inizio del lavoro, periodo di prova e retribuzione.

L'intesa tra datore di lavoro e dipendente deve essere totale ed espressa nella lettera di impegno all'assunzione, tenendo conto che può contenere il diritto di precedenza nelle successive assunzioni per i lavoratori che si intende assumere, le clausole di elasticità e flessibilità nel rapporto di lavoro a tempo parziale, il patto di non concorrenza.

Nella maggior parte dei casi viene anche sottoscritto che in caso di mancata presentazione del lavoratore alla data concordata di inizio del rapporto, decada in automatico l' impegno del datore di lavoro all'assunzione. E che dire della clausola spesso prevista, che fissa una cifra a titolo di risarcimento del danno nel caso in cui il lavoratore non rispetti il proprio impegno all'assunzione?

Affinché la lettera di impegno possa essere considerata vincolante c'è una condizione ben precisa: la sottoscrizione da entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore. Se una delle due non firma viene a cadere il vincolo.

Datore di lavoro e lavoratore, valore lettera di impegno

Il valore della lettera di impegno all'assunzione è quindi giuridico se firmato da entrambe le parti e un fac simile potrebbe essere il seguente.

Con riferimento ad accordi verbali intercorsi, le formuliamo la presente quale lettera di impegno di assunzione presso la nostra società, con sede in (), con contratto () da instaurarsi entro e non oltre la data del (). Gli elementi del suo rapporto di lavoro con la nostra società saranno i seguenti:

  • Sede di lavoro:
  • Mansioni:
  • Inquadramento contrattuale:
  • Retribuzione: la sua retribuzione lorda annua sarà di () corrisposta in () mensilità
  • Per quanto riguarda durata, modalità di determinazione e di fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti, l'orario di lavoro, i termini del preavviso in caso di recesso si fa espresso rinvio alle specifiche norme previste dal Ccnl ().

Eventuali dettagli possono riguardare fringe benefits, periodo di prova, clausole di elasticità e flessibilità, diritto di precedenza, patto di non concorrenza, clausola di rispetto della data concordata di presa servizio.