Il licenziamento appartiene al ramo del diritto del lavoro. Rappresenta il mezzo attraverso il quale si pone fine al rapporto di lavoro. La norma sui licenziamenti illegittimi, nel nostro ordinamento giuridico è legata alla Legge n. 604/66 e all’articolo 18, nati a tutela dei lavoratori. Successivamente la Legge n 92 del 2012 e il Decreto legislativo n 23 del 2015, hanno modificato l’articolo 18, in modo particolare la legge disciplina i contratti lavorativi posti in essere dopo il 7 marzo 2015.
Tagliato l’articolo 18, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a un reintegro o a un risarcimento? Il reintegro sul posto di lavoro per tanti lavoratori resta solo un miraggio. Le disposizioni della legge 92/2012 portano a un quadro complesso. Partono dalla lettera che il datore di lavoro deve inviare al lavoratore con le motivazioni esplicite del licenziamento, pena la nullità dell’atto, fino alla revoca del licenziamento stesso. Il datore di lavoro può annullare il licenziamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del lavoratore. Ovviamente, il rapporto di lavoro si intende riattivato. In questo caso, il lavoratore ha diritto a ricevere l’intera retribuzione compresa quella inerente il periodo precedente la comunicazione della revoca, così come previsto dal Decreto legislativo n. 23 del 2015.
Il lavoratore ha facoltà d'impugnare il licenziamento ritenuto illegittimo attraverso un atto scritto in via extragiudiziale oppure avvalendosi delle associazioni sindacali, entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione del licenziamento. Nel caso di opposizione stragiudiziale il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale del lavoro competente per zona, entro 180 giorni. Tale ricorso deve contenente la richiesta inviata alla controparte, in questo caso al datore di lavoro, contenente la probabile conciliazione oppure l’arbitrato.
Il Decreto legislativo n. 23 del 2015 punta verso un sistema diretto a garantire un’indennità per il lavoratore, restringendo i casi di reintegro sul lavoro per i licenziamenti illegittimi. Ricordiamo, che tale regime entra in vigore per tutti i contratti di lavoro stipulati dal 7 marzo 2015. Viceversa, l’articolo 18 resta in piedi per tutti i contratti di assunzione avvenuti prima di tale data.
Esistono dei casi “particolari” dove per legge il lavoratore ha diritto al reintegro immediato del posto di lavoro, quali:
Per gli altri casi, cioè quando il licenziamento è dovuto per questioni puramente disciplinari, la reintegra al posto di lavoro, spetta solo se il giudice stabilisce che il “fatto non sussiste", quindi, quando non vi è causa imputabile al lavoratore. Viceversa, se la questione è evidente, ma non giudicata tale da produrre il licenziamento, al lavoratore per legge spetta il risarcimento, così come ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 17528/17.
Vista la complessità dell’argomento per chiarezza esplicativa vi mostriamo nel dettaglio 4 ipotesi di licenziamento illegittimo, quali: