I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto all'indennità di malattia, seppur con condizioni e modalità diverse rispetto ai lavoratori dipendenti. Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni, i requisiti e le procedure da seguire per ottenere questa tutela nel 2025.
Contrariamente a quanto si possa pensare, i collaboratori coordinati e continuativi possono beneficiare di alcune tutele previdenziali, tra cui l'indennità di malattia. Questa garanzia è prevista per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Per finanziare questa copertura, i collaboratori devono versare un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile. Tale contributo copre non solo le prestazioni di malattia, ma anche quelle di maternità e gli assegni familiari.
È importante sottolineare che, mentre alcune tutele come ferie e permessi retribuiti non sono garantite ai Co.Co.Co., la normativa vigente nel 2025 prevede espressamente il diritto all'indennità di malattia, equiparando parzialmente questi lavoratori ai dipendenti tradizionali.
Non tutti i collaboratori possono automaticamente beneficiare dell'indennità di malattia. Per averne diritto nel 2025, è necessario soddisfare tre requisiti fondamentali:
L'assenza anche di uno solo di questi requisiti comporta l'impossibilità di accedere all'indennità, evidenziando come questa tutela, pur esistente, sia soggetta a condizioni più restrittive rispetto a quelle previste per i lavoratori subordinati.
L'importo dell'indennità giornaliera di malattia per i collaboratori si calcola partendo dal massimale contributivo annuo, che nel 2025 è pari a 102.543 euro. Questo valore viene diviso per 365 giorni, ottenendo una base giornaliera di 280,94 euro.
A questo importo base si applicano percentuali differenti in base ai mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia:
Ad esempio, un collaboratore che ha accumulato 10 mesi di contributi avrà diritto a un'indennità giornaliera di 22,48 euro (risultato dell'applicazione dell'8% a 280,94 euro).
La durata della copertura varia in base alla tipologia di malattia. In caso di degenza ospedaliera, l'indennità può essere erogata per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare, a condizione che il ricovero avvenga presso strutture pubbliche o private riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le procedure da seguire per i collaboratori in caso di malattia ricalcano in gran parte quelle previste per i lavoratori dipendenti, con alcune specificità:
Il mancato rispetto di queste regole, in particolare dei termini per l'invio del certificato medico, comporta la perdita del diritto all'indennità per le giornate di ritardo nella comunicazione.
Anche i collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti al controllo medico fiscale durante i periodi di malattia. Le fasce di reperibilità presso il proprio domicilio che devono essere rispettate nel 2025 sono:
Queste fasce orarie sono valide tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi. L'assenza ingiustificata durante le visite fiscali può comportare sanzioni, tra cui la perdita parziale o totale dell'indennità di malattia.
È possibile assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità solo per:
La normativa 2025 distingue due diverse situazioni di malattia per i Co.Co.Co., con trattamenti economici differenziati:
In caso di ricovero, se il collaboratore ha familiari a carico, l'indennità giornaliera può aumentare fino al:
Questo trattamento differenziato riconosce il maggior onere economico che può gravare sulle famiglie durante un periodo di ospedalizzazione del lavoratore.