Anche i lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, come tutti i lavoratori dipendenti, hanno diritto a percepire l’indennità di malattia, seguendo le stesse regole per essi previsti in termini di obbligo di avviso e invio del certificato medico al datore di lavoro, ma con regole differenti per quanto riguarda il pagamento dell’indennità che dipende dai versamenti contributivi effettuati dal lavoratore.
Quali sono le regole in vigore per la malattia di Co.Co.Co.2029-2023? Quando si parla di Co.Co.Co. ci si riferisce sempre a rapporti di lavoro incerti, privi di tutele e sicurezze ed effettivamente vi sono diversi aspetti, come ferie e permessi retribuiti, garantiti nei rapporti lavorativi subordinati e che ai Co.Co.Co. non spettano. Spesso ci si chiede cosa accade nei casi di malattia dei Co.Co.Co.
Se non esistono per i co.co.co. al pari degli altri lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, alcune tutele come ferie e permessi retribuiti, per quanto riguarda la malattia dei co.co.co, stando alle leggi in vigore 2023, è previsto il riconoscimento dell’indennità di malattia che è riservata a tutti gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.
Si tratta di una garanzia assicurata a prescindere dalla forma contrattuale con cui si è inquadrati. I co.co.co. così come liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inps devono versare un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile per coprire le eventuali spese che l’Inps sosterrebbe al verificarsi dell’evento di malattia. Il contributo vale anche per maternità e assegni familiari.
La copertura per la malattia dei lavoratori con contratto co.co.co. non è uguale per tutti ma varia in base all’entità dei versamenti effettuati alla Gestione Separata e al fatto che la malattia preveda (o meno) un ricovero ospedaliero. Per le degenze ospedaliere, l’indennità spetta per un periodo massimo di 180 giorni di ricovero nell’arco dell’anno solare presso strutture pubbliche o private riconosciute dal servizio sanitario nazionale.
Per il resto le regole che in casi di malattia devono seguire i co.co.co. sono le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti: al momento del verificarsi della malattia, devono avvisare tempestivamente il datore di lavoro ed entro due giorni inviare allo stesso il certificato del medico curante o personalmente o a mezzo raccomandata sia al datore di lavoro sia all’Inps e chi non rispetta tali regole e tale termine perde il diritto all’indennità per le giornate di ritardo.
Per le richieste di indennità di malattia per co.co.co devono essere compilati due modelli, disponibili sul sito Inps e differenti a seconda che si tratti di malattia a domicilio o di degenza ospedaliera e, insieme alla documentazione sanitaria sulla malattia, bisogna allegare alla domanda copia della propria CU (Certificazione Unica) e una dichiarazione del committente sui compensi percepiti.
Anche i co.co.co sono soggetti a visite mediche fiscali nei periodi di malattia e la reperibilità preso il proprio domicilio deve rispettare i seguenti orari e giorni:
mattina dalle 10 alle 12;
pomeriggio dalle 17 alle 19;
tutti i giorni, compresi i festivi.
Se è vero che l’Inps garantisce l’indennità di malattia ai lavoratori co.co.co, è anche vero che si tratta di una tutela non valida per tutti. Infatti, per avere diritto all’indennità di malattia bisogna:
L’importo dell’indennità di malattia si ottiene dividendo il massimale contributivo annuo (102.543 euro nel 2023) per 365 giorni (280,94) e all’importo ottenuto si applicano le percentuali del numero di mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia.
La percentuale è del 4% se i contributi accreditati sono pari o inferiori alle 4 mensilità; è del 6% se i mesi accreditati sono compresi tra 5 e 8; e dell’8% se i mesi accreditati sono da 9 a 12. Per esempio, l’indennità giornaliera di malattia riconosciuta a un collaboratore con 10 mesi di contributi accreditati è pari a 22,48 euro (applicando l’aliquota dell’8% a 280,94).
Cosa accadru00e0 in caso di malattia per i co.co.co. e quali sono le norme in vigore nel 2023: requisiti, importi e tasse di circolazione.
Cosa accade nei casi di malattia per i co.co.co. e quali sono le regole in vigore 2023: requisiti, importo e visite fiscali