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Malattia Co.Co.Co 2025 regole e normative in vigore

Cosa accade nei casi di malattia per i Co.Co.Co. e quali sono le regole in vigore 2025: requisiti, importo e visite fiscali

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Malattia Co.Co.Co 2025 regole e normativ

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto all'indennità di malattia, seppur con condizioni e modalità diverse rispetto ai lavoratori dipendenti. Vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni, i requisiti e le procedure da seguire per ottenere questa tutela nel 2025.

Diritto all'indennità di malattia per i Co.Co.Co. nel 2025

Contrariamente a quanto si possa pensare, i collaboratori coordinati e continuativi possono beneficiare di alcune tutele previdenziali, tra cui l'indennità di malattia. Questa garanzia è prevista per tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Per finanziare questa copertura, i collaboratori devono versare un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile. Tale contributo copre non solo le prestazioni di malattia, ma anche quelle di maternità e gli assegni familiari.

È importante sottolineare che, mentre alcune tutele come ferie e permessi retribuiti non sono garantite ai Co.Co.Co., la normativa vigente nel 2025 prevede espressamente il diritto all'indennità di malattia, equiparando parzialmente questi lavoratori ai dipendenti tradizionali.

Requisiti necessari per l'indennità di malattia Co.Co.Co.

Non tutti i collaboratori possono automaticamente beneficiare dell'indennità di malattia. Per averne diritto nel 2025, è necessario soddisfare tre requisiti fondamentali:

  • Aver versato contributi alla Gestione Separata per almeno tre mesi nei 12 mesi precedenti l'insorgenza della malattia;
  • Aver percepito, nell'anno solare precedente al periodo di malattia, un reddito assoggettato a contribuzione non superiore al 70% del massimale contributivo annuo (che per il 2025 è fissato a 102.543 euro);
  • Avere un rapporto di collaborazione attivo al momento dell'evento di malattia.

L'assenza anche di uno solo di questi requisiti comporta l'impossibilità di accedere all'indennità, evidenziando come questa tutela, pur esistente, sia soggetta a condizioni più restrittive rispetto a quelle previste per i lavoratori subordinati.

Calcolo dell'indennità di malattia per Co.Co.Co.

L'importo dell'indennità giornaliera di malattia per i collaboratori si calcola partendo dal massimale contributivo annuo, che nel 2025 è pari a 102.543 euro. Questo valore viene diviso per 365 giorni, ottenendo una base giornaliera di 280,94 euro.

A questo importo base si applicano percentuali differenti in base ai mesi di contribuzione accreditati nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia:

  • 4% se i contributi versati sono pari o inferiori a 4 mensilità;
  • 6% se i mesi di contribuzione sono compresi tra 5 e 8;
  • 8% se i mesi di contribuzione vanno da 9 a 12.

Ad esempio, un collaboratore che ha accumulato 10 mesi di contributi avrà diritto a un'indennità giornaliera di 22,48 euro (risultato dell'applicazione dell'8% a 280,94 euro).

La durata della copertura varia in base alla tipologia di malattia. In caso di degenza ospedaliera, l'indennità può essere erogata per un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare, a condizione che il ricovero avvenga presso strutture pubbliche o private riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale.

Procedure per richiedere l'indennità di malattia Co.Co.Co.

Le procedure da seguire per i collaboratori in caso di malattia ricalcano in gran parte quelle previste per i lavoratori dipendenti, con alcune specificità:

  1. Comunicazione immediata: Il collaboratore deve avvisare tempestivamente il committente dell'insorgenza della malattia;
  2. Invio del certificato medico: Entro due giorni dall'inizio della malattia, il certificato del medico curante deve essere trasmesso sia al committente che all'INPS, personalmente o tramite raccomandata;
  3. Compilazione dei moduli INPS: Per richiedere l'indennità, è necessario compilare gli appositi moduli disponibili sul sito dell'INPS, differenziati per malattia a domicilio o degenza ospedaliera;
  4. Documentazione aggiuntiva: Alla domanda occorre allegare la documentazione sanitaria, una copia della propria Certificazione Unica (CU) e una dichiarazione del committente sui compensi percepiti.

Il mancato rispetto di queste regole, in particolare dei termini per l'invio del certificato medico, comporta la perdita del diritto all'indennità per le giornate di ritardo nella comunicazione.

Visite fiscali per i Co.Co.Co. in malattia

Anche i collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti al controllo medico fiscale durante i periodi di malattia. Le fasce di reperibilità presso il proprio domicilio che devono essere rispettate nel 2025 sono:

  • Mattina: dalle 10:00 alle 12:00
  • Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00

Queste fasce orarie sono valide tutti i giorni della settimana, inclusi i festivi. L'assenza ingiustificata durante le visite fiscali può comportare sanzioni, tra cui la perdita parziale o totale dell'indennità di malattia.

È possibile assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità solo per:

  • Visite mediche o accertamenti sanitari
  • Trattamenti terapeutici necessari e documentabili
  • Situazioni di forza maggiore adeguatamente documentate

Differenze tra malattia ordinaria e degenza ospedaliera

La normativa 2025 distingue due diverse situazioni di malattia per i Co.Co.Co., con trattamenti economici differenziati:

  1. Malattia ordinaria: l'indennità viene calcolata secondo le percentuali precedentemente indicate (4%, 6% o 8% della base giornaliera);
  2. Degenza ospedaliera: in questo caso, l'indennità può essere incrementata in base alla presenza di familiari a carico.

In caso di ricovero, se il collaboratore ha familiari a carico, l'indennità giornaliera può aumentare fino al:

  • 8% con un familiare a carico
  • 12% con due familiari a carico
  • 16% con tre o più familiari a carico

Questo trattamento differenziato riconosce il maggior onere economico che può gravare sulle famiglie durante un periodo di ospedalizzazione del lavoratore.