Il Contratto Ata 2025 prevede, come ogni altro Ccnl e a maggior ragione come contratto del settore pubblico, regole precise e specifiche in relazione alla malattia, con diritti e doveri del lavoratore che devono essere rispettati per non incorrere in violazioni delle normative vigenti.
Quando un lavoratore con Contratto Ata 2025 si ammala ha innanzitutto l'obbligo di avvisare tempestivamente la scuola dell'assenza per malattia e deve presentare contestualmente il certificato medico, in via telematica, rilasciato dal proprio medico di base. Anche l'invio del certificato medico per malattia è un dovere fondamentale per il lavoratore. In mancanza di avviso tempestivo dell'assenza e relativo certificato medico, l'assenza viene considerata ingiustificata con tutte le conseguenze del caso previste, fino al licenziamento nei casi più gravi.
Il dipendente deve inoltre rispettare l'obbligo di reperibilità presso l'indirizzo di residenza o domicilio riportato sul relativo certificato medico, perché ogni istituzione scolastica ha la facoltà, nei casi di malattia, di richiedere controlli tramite visite mediche fiscali. In virtù di tale obbligo, il lavoratore che trascorre il periodo della malattia in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato sul certificato medico deve comunicare immediatamente l'indirizzo diverso dove può essere reperito.
Le visite mediche fiscali per lavoratori Ata in caso di malattia possono essere disposte ogni giorno, anche in giorni festivi o di domenica, durante le fasce orarie di reperibilità stabilite dalla normativa vigente. Secondo quanto disposto dall'INPS con il messaggio 4640 del 22 dicembre 2023, gli orari di reperibilità per le visite fiscali sono stati uniformati per tutti i lavoratori pubblici e privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
È importante sottolineare che il lavoratore deve essere presente all'indirizzo comunicato durante queste fasce orarie. Qualora necessiti di assentarsi per giustificati motivi (come visite mediche o terapie), dovrà comunicarlo preventivamente alla scuola, che trasmetterà l'informazione agli enti competenti.
I lavoratori Ata che si assentano dal lavoro per malattia hanno diritto a conservare il proprio posto di lavoro per 18 mesi, che costituisce il cosiddetto "periodo di comporto". A questi possono aggiungersi ulteriori 18 mesi nei casi di malattie e patologie considerate gravi, ma per gli ulteriori 18 mesi non si ha diritto ad alcun trattamento retributivo.
Il periodo di comporto di 18 mesi va calcolato sommando, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Questo significa che si considera un "triennio mobile" che si sposta progressivamente in avanti man mano che il tempo passa, includendo le assenze dei tre anni precedenti a ogni nuovo episodio di malattia.
Insieme al diritto di assentarsi dal lavoro per malattia e non correre rischi di licenziamento considerando che si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, i lavoratori con Contratto Ata hanno diritto anche a percepire la retribuzione spettante in caso di malattia, che varia a seconda della durata dell'evento di malattia stesso.
In particolare, il trattamento economico che spetta al personale della scuola assunto con contratto Ata 2025 nei casi di assenza per malattia è del:
È importante sottolineare che, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, viene corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, come previsto dalla Legge n. 133/2008.
La decurtazione della retribuzione prevista per i primi dieci giorni di malattia non viene applicata in alcuni casi specifici. Sono infatti escluse dalla decurtazione le seguenti tipologie di assenza:
In queste situazioni, quindi, il lavoratore Ata mantiene il diritto all'intera retribuzione anche durante i primi dieci giorni di assenza.
Il CCNL 2019-2021, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha introdotto una novità significativa per il personale ATA riguardo alle assenze per visite specialistiche, terapie e prestazioni diagnostiche. L'articolo 69 del nuovo contratto riconosce specifici permessi per l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Questi permessi:
La domanda di fruizione deve essere presentata con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di particolare urgenza. L'assenza deve essere giustificata mediante attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.
In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per questi giorni spetta l'intera retribuzione.
Questa tutela rafforzata riconosce la particolare situazione dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità, garantendo loro sia la conservazione del posto di lavoro sia il mantenimento della retribuzione durante le terapie necessarie.