Non è possibile mettere sulla fattura una marca da bollo con data posteriore. In caso contrario la fattura è da considerare irregolare e va sanata. Più esattamente è valida per il cliente perché l'imposta di bollo non incide sul contenuto, ma chi la emette va incontro a una sanzione: da una a cinque volte l'importo della marca per ogni ricevuta irregolare, a cui aggiungere la cifra originaria della marca che va sempre corrisposta. I tempi di prescrizione sono brevi.
Scegliere di aderire al regime forfettario non comporta solo la possibilità di pagare meno tasse, a patto di accettare limitazioni su ricavi e detrazioni. Ma anche di avere a che fare con una contabilità semplifica rispetto agli aderenti al regime ordinario. Tuttavia le partite Iva che scelgono questa opzione sono chiamate ad alcune attenzioni supplementari, come quella relativa al marca da bollo.
Sulla base della normativa 2020 in vigore, sulle fatture e sui documenti equivalenti, emessi per prestazioni esenti da Iva (altra caratteristica del regime forfettario) e di importo superiore a 77,47 euro, occorre applicata l'imposta di bollo pari a 2 euro. Per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.
Come è possibile notare dall'attento esame di questo piccolo adesivo da applicare sulla fattura originale, tra i dati stampati c'è quello della data di emissione. La domanda è allora spontanea: si può mettere sulla fattura una marca da bollo con data posteriore? Oppure è vietato? Alla base dell'indicazione della doppia data c'è il tentativo dell'amministrazione finanziaria di evitare raggiri e cambiamenti di fatture già emesse.
Eppure può capitare di sbagliare o di commettere una distrazione: quali sono le conseguenze? Per capirlo dobbiamo innanzitutto ricordare che l'imposta di bollo è un tributo alternativo all'Iva.
Va applicata esclusivamente alle fatture sia cartacee e sia elettroniche. Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva. Approfondiamo la questione e vediamo in questo articolo
Non è possibile mettere sulla fattura una marca da bollo con data posteriore. In caso contrario la fattura è da considerare irregolare e va sanata. Più esattamente è valida per il cliente perché l'imposta di bollo non incide sul contenuto, ma chi la emette va incontro a una sanzione: da una a cinque volte l'importo della marca per ogni ricevuta irregolare, a cui aggiungere la cifra originaria della marca che va sempre corrisposta.
Per quanto riguarda le tempistiche, dopo tre anni dalla data della ricevuta, la sanzione non è più esigibile. In merito alle modalità di versamento, l'imposta va versata con apposizione del contrassegno sulla fattura, per le sanzioni bisogna utilizzare il modello F23 con codice tributo 675T, per gli interessi il modello F23 con codice tributo 731T.
Nel caso particolare di invio della fattura con mezzo elettronico, la marca da bollo deve essere applicata sulla fattura in possesso dell'emittente mentre sulla copia inviata al cliente deve essere indicata la dicitura: "Imposta di bollo assolta sull’originale" riportando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.
Si ricorda che il base al Codice civile (articolo 11999), il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
In pratica il costo della marca da bollo è a carico del cliente e non di chi emette fattura. In ogni caso per alcune operazioni l'imposta di bollo è sempre necessaria. Si tratta dei casi di