Una lavoratrice incinta che svolge un lavoro in piedi, considerato lavoro usurate e rischio, può richiedere la maternità anticipata se il datore di lavoro non ha possibilità di trasferirla ad altre mansioni più consone alla sua condizione fisica, ma la maternità anticipata non scatta in automatico. E’ necessario presentare apposita richiesta, o da lavoratrice, o da azienda o datore di lavoro, all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il periodo della maternità rappresenta il tempo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice che ha una durata complessiva di cinque mesi, che possono essere divisi o in due mesi prima del parto e tre dopo, o in un mese prima del parto e quattro dopo, o, se condizioni fisiche e controlli medici lo permettono, lavorare fino alla fine della gravidanza per poi usufruire dei cinque mesi di maternità tutti dopo il parto.
Tuttavia, esistono lavori e casi in cui la maternità può durare di più e si tratta dei casi di lavoratrici impegnate in lavori che potrebbero mettere a gravidanza a rischio. In questi casi sono gli stessi datori di lavoro che decidono di mettere in maternità a rischio le lavoratrici. Vediamo se e quando scatta la maternità anticipata nel caso di lavoro in piedi.
Il lavoro in piedi è considerato lavoro usurante, pensiamo alle commesse o alle ragazze che fanno le promoter, o alle cameriere, e in caso di maternità prevede diverse tutele. Non appena, infatti, una ragazza che svolge un lavoro che la costringe a stare sempre in piedi o per a maggior parte de tempo a lavoro, le opzioni per il datore di lavoro sono due:
Il lavoro in piedi in gravidanza viene, infatti, considerato a rischio, perchè prevede posizioni scomode che possono portare problemi fisici non solo alla donna ma anche al feto. Generalmente possiamo dire che la maternità anticipata per donne incinta che lavorano in piedi scatta ma non in automatico soprattutto per le lavoratrici impiegate in grandi catene e brand, per precauzione anche quando non si tratta, per condizioni fisiche della donna, di gravidanza a rischio ma comunque per evitare possibili rischi effettivi.
Il periodo di congedo di maternità è un diritto valido per tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di aziende private, che hanno un contratto parasubordinato e di l’apprendistato e anche le lavoratrici che sono socie di cooperative hanno diritto alla maternità.
Quando si svolge un lavoro in piedi che può mettere a rischio la gravidanza, la maternità anticipata, pur se scelta dal datore di lavoro per evitare eventuali problemi e per precauzione, non scatta in automatico ma bisogna presentarne apposita richiesta e può farlo sia la lavoratrice sia l’azienda o il datore di lavoro.
La richiesta di maternità anticipata dal lavoro deve essere presentata all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), con una dichiarazione del datore di lavoro che attesti come non sia possibile trasferire la lavoratrici ad altre mansioni, per cui è necessario ricorrere alla maternità anticipata.
Ricordiamo che per la richiesta di maternità anticipata bisogna anche presentare un certificato medico di gravidanza rilasciato da un ginecologo di una struttura pubblica che riporti:
generalità complete della lavoratrice;
denominazione del datore di lavoro;
qualifica e mansione della lavoratrice;
epoca di gestazione;
data ultima mestruazione;
data presunta del parto;
indicazione di eventuali gravi complicanze.
Se il certificato viene rilasciato da ginecologo privato, deve comunque essere convalidato dalla Asl di competenza.
Appena ricevuta la richiesta, l’Ispettorato territoriale del lavoro svolge le dovute verifiche e delega all’Asl di competenza gli accertamenti di carattere sanitario. Una volta accolta la richiesta di maternità anticipata, l’Ispettorato emana un apposito provvedimento che riporta la durata dell’astensione dal lavoro che poi decorre dalla data del relativo provvedimento dello stesso Ispettorato.
La maternità anticipata dal lavoro prevede per le lavoratrici dipendenti una retribuzione pari a quella prevista per la maternità obbligatoria, quindi pari all’80% della retribuzione, integrabile da parte del datore di lavoro.
Anche per le lavoratrici parasubordinate e libere professioniste, il calcolo dell’indennità per maternità anticipata è lo stesso di quello previsto per la maternità obbligatoria, calcolando cioè l’80% del reddito medio annuo del periodo di riferimento e rapportandolo ai giorni effettivi di maternità anticipata.