Nel contesto delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, il tema dell'annullamento della multa auto tramite la testimonianza assume grande rilievo sia per l’evoluzione giurisprudenziale sia per la necessità di tutelare i diritti degli automobilisti. Conoscere il valore attribuito alla dichiarazione testimoni e le procedure di ricorso è indispensabile per chiunque si trovi ad affrontare una contestazione amministrativa.
La possibilità di annullare una sanzione amministrativa con l’apporto di un testimone è prevista dall’ordinamento italiano, ma non rappresenta un automatismo. La procedura per l'annullamento richiede che l’automobilista presenti ricorso, supportando la difesa sulla base di evidenze testimoniali, siano esse documentate tramite dichiarazione scritta o rese in giudizio. Il testimone, ai fini dell’annullamento, deve essere attendibile, ovvero privo di conflitti di interesse e in possesso delle capacità percettive necessarie per riferire con chiarezza i fatti.
Le dichiarazioni rese da un testimone sono particolarmente decisive nelle ipotesi in cui la violazione contestata non sia stata rilevata attraverso sistemi automatizzati (come autovelox o telecamere) ma sia frutto di una valutazione discrezionale dell’agente accertatore. È importante sottolineare che il verbale redatto dal pubblico ufficiale costituisce piena prova limitatamente ai fatti accertati direttamente con i propri sensi; la parte valutativa del verbale può invece essere contestata attraverso la testimonianza di terze persone.
Secondo il Codice di Procedura Civile e la normativa di riferimento (art. 200-201 c.p.p.; art. 372 c.p.), può fornire una dichiarazione chiunque abbia assistito in modo diretto ovvero abbia elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’infrazione. Tuttavia, particolari categorie come minori o persone incapaci devono essere valutati con attenzione dal giudice, mentre i prossimi congiunti e alcuni professionisti (avvocati, medici, ecclesiastici, pubblici ufficiali per segmenti coperti da segreto professionale) possono astenersi dal testimoniare.
Risulta preferibile, ai fini di una maggiore credibilità, il testimone neutrale e imparziale. Le dichiarazioni di parenti o conoscenti sono normalmente valutate con maggiore prudenza dal giudicante. La credibilità viene misurata anche sulla base della coerenza della narrazione, della vicinanza spaziale e temporale ai fatti e dell’assenza di condizionamenti.
Per impugnare una multa e proporre una prova testimoniale, l’automobilista può avvalersi di due percorsi:
Il valore della testimonianza è massimo per quei fatti che non rientrano nell’accertamento diretto da parte dell’agente della polizia stradale, come la percezione di situazioni pericolose o dinamiche complesse non immediatamente evidenti. In questi casi, il racconto del testimone può ribaltare la prospettiva della ricostruzione ufficiale e portare persino all’annullamento della sanzione.
Oltre ai classici percorsi di ricorso, esiste anche la possibilità di avanzare istanza di annullamento in autotutela direttamente all’ente accertatore qualora la sanzione sia viziata da errori materiali evidenti – ad esempio: errata trascrizione della targa, errore sul proprietario, veicolo già venduto o rubato, o persona non coinvolta.
L’istanza può essere presentata senza spese con modalità e tempistiche ridotte (generalmente entro 5 giorni dalla notifica). Spesso però questo strumento è limitato ai casi di errore amministrativo palese e non si applica nei casi di contestazione della dinamica, dove invece la prova testimoniale ricopre un ruolo essenziale e necessita del vaglio del Giudice di Pace oppure del Prefetto. È consigliabile l’uso di questa procedura soltanto in presenza di documenti certi e inoppugnabili.
Un testimone ha l’obbligo – se regolarmente citato – di comparire in giudizio, riferire i fatti secondo verità e sottoporsi a eventuali domande. La legge prevede precise sanzioni penali in caso di falsa testimonianza, reticenza o rifiuto ingiustificato (art. 372 c.p.). Negli specifici casi di false dichiarazioni, sono previste pene detentive e sanzioni economiche severe.
Per garantire l’applicabilità della prova testimoni in giudizio di risarcimento danni o a seguito di sanzioni, è stata introdotta la regola della segnalazione tempestiva del nominativo del testimone sin dalla denuncia di sinistro nelle controversie civili per danni a cose generate da incidenti stradali (L. n. 124/2017). Se il nominativo non viene comunicato nei termini, la prova rischia di essere dichiarata inammissibile, salvo eccezioni regolamentate dal giudice.
L’attendibilità viene inoltre valutata in base alla coerenza interna della dichiarazione, alla sua precisione e alla rispondenza con gli altri elementi probatori (fotografie, video, rilievi, tracciati GPS, dati oggettivi).
La dichiarazione testimoniale può essere resa compilando moduli forniti dalle compagnie assicurative o dal comando di polizia accertatore. È essenziale che la dichiarazione sia completa, dettagliata e accompagnata dai dati identificativi e da documento d’identità.
Una volta raccolta la dichiarazione, sarà compito dell’automobilista allegarla al ricorso indirizzato all’autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace). Nel corso del procedimento, il testimone potrà essere convocato per rispondere in sede di udienza alle domande poste dal giudice e dalle parti, garantendo un contraddittorio effettivo.
L’evoluzione legislativa più significativa in materia è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo di identificazione preventiva dei testimoni nei casi di risarcimento danni da incidenti stradali senza lesioni personali. L’obiettivo è limitare l’insorgere di dichiarazioni tardive finalizzate a favorire una sola parte in causa e garantire maggiore trasparenza. A chi testimonia per più di tre volte in cinque anni può essere notificata la segnalazione alla Procura della Repubblica, quale deterrente contro pratiche elusive o fraudolente.
Le disposizioni recenti inoltre rafforzano il valore della dichiarazione raccolta subito dopo i fatti rispetto a quella resa a distanza di tempo, incentivando la tempestività nella raccolta e segnalazione dei testimoni, per una maggiore affidabilità nella ricostruzione della dinamica dell’infrazione e nell’eventuale annullamento della contravvenzione.