Avere il dubbio di aver preso una multa da un autovelox rappresenta spesso una fonte di preoccupazione per tanti automobilisti, e sapere quando e come arriverà la notifica, soprattutto entro quanto tempo, è una domanda che naturalmente ci si pone per sapere con certezza se si è preso tale sanzione o meno.
L'articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che la notifica della multa autovelox deve avvenire entro 90 giorni dall’infrazione. È importante sottolineare che il termine decorre dal momento in cui l’illecito viene commesso, e non dalla successiva analisi della fotografia da parte degli agenti o dalla data di redazione del verbale. Qualora l’identità del trasgressore sia ignota, i 90 giorni iniziano dalla sua identificazione (generalmente coincidente con il proprietario del veicolo, identificato tramite il numero di targa). Per i residenti all’estero, il termine si estende a 360 giorni.
La trasmissione della notifica può avvenire tramite raccomandata, PEC o consegna diretta. La data da considerare per la validità della notifica è la data di spedizione presso l’ufficio postale o la generazione della ricevuta di avvenuta consegna per il messaggio telematico, non quella di ricezione da parte del destinatario. Periodi di giacenza presso l’ufficio postale, cambi di residenza o la presenza di targhe estere possono incidere sulle tempistiche, ma è sempre il documento di invio ufficiale a fare fede.
Esistono situazioni particolari in cui la tempistica ordinaria viene estesa o sospesa. Ad esempio, nei casi di auto a noleggio o leasing, la Pubblica Amministrazione dispone di ulteriori 90 giorni per rinotificare il verbale all’effettivo utilizzatore del veicolo una volta che il proprietario (la società di noleggio) comunica i dati del locatario. Analogamente, se la notifica viene restituita per cambi di residenza subito dopo la spedizione, l’atto può essere rispedito lecitamente al nuovo indirizzo senza decadere dai termini previsti.
Per le infrazioni commesse all’estero da cittadini residenti in Italia, la finestra temporale di notifica può mutare in base alle convenzioni internazionali e alle norme reciprocamente applicate.
Secondo la normativa vigente, ai rilievi degli strumenti elettronici di controllo della velocità (autovelox, tutor, ecc.) si applica una tolleranza minima del 5% rispetto al limite registrato, e comunque non inferiore a 5 km/h. In base all'entità dell’infrazione, la sanzione pecuniaria può variare sensibilmente, con importi e misure accessorie crescenti in caso di superamento dei limiti di velocità per oltre 10 km/h, 40 km/h o 60 km/h. Da qui derivano anche conseguenze sulla decurtazione dei punti patente e, nei casi più gravi, la sospensione fino alla revoca del titolo di guida.
Ad esempio:
La tipologia di strada (urbana, extraurbana, autostrada) influisce su limiti rilevati e modalità di contestazione.
Ricevere una notifica oltre i 90 giorni rende la multa potenzialmente annullabile, ma la sua nullità non è automatica: occorre proporre ricorso entro i termini previsti. Motivi aggiuntivi di contestazione includono:
La giurisprudenza recente ha rafforzato la necessità che autovelox e tutor siano non solo funzionanti ma anche posti in modo chiaramente visibile e con segnaletica conforme, come ribadito dall’Ordinanza 4002/2025 della Corte di Cassazione.
È fondamentale distinguere tra decadenza (mancata notifica entro 90 giorni, che ne permette l’annullamento, se fatta valere dal destinatario) e prescrizione (5 anni dalla notifica senza ulteriori atti, oltre i quali la riscossione non è più dovuta). In caso di mancata opposizione del verbale nei tempi utili, la sanzione diventa definitiva e può essere iscritta a ruolo, con invio di una eventuale cartella esattoriale da saldare entro 2 anni dall’iscrizione a ruolo esecutivo.
Ricevere una cartella dopo 5 anni dalla notifica, o atti successivi tardivi, ne legittima la contestazione per intervenuta prescrizione.
Nel caso il destinatario sia assente al momento della consegna, la multa va in giacenza presso l’ufficio postale. Il conteggio dei 90 giorni si interrompe comunque al momento del deposito presso l’ente postale, non quando il documento viene ritirato. Non ritirare la raccomandata limita i tempi a disposizione per il pagamento (che può godere di riduzione del 30% se eseguito entro 5 giorni) o per la proposizione del ricorso. Le modalità di versamento variano tra bollettino postale, bonifico, domiciliazione presso tabaccherie o altri sistemi autorizzati.
Eventuali errori nei dati, omissione della segnalazione, irregolarità strumentali e vizi di forma danno diritto a proporre annullamento della sanzione nei tempi indicati.
Se la multa è potenzialmente irregolare, il destinatario può contestarne la validità tramite diverse modalità:
Durante il contenzioso si perde il diritto allo sconto del 30%, spettante solo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica.
Quando la violazione è rilevata su un veicolo a noleggio, la multa viene trasmessa alla società titolare del mezzo, la quale deve comunicare tempestivamente all’autorità le generalità del locatario. Da quel momento ripartono i 90 giorni per la nuova notifica al conducente effettivo. La stessa procedura si applica in caso di leasing operativo. Il mancato pagamento comporta l'attivazione delle procedure esecutive a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Se il destinatario risiede all’estero, il termine di notifica è fissato a 360 giorni. In caso di trasferimento di residenza post-notifica, la spedizione al nuovo indirizzo è legittima e non costituisce vizio di notifica.