Se non si è più in grado di pagare il canone di affitto di casa si può risolvere immediatamente il contratto senza necessità o obbligo di preavviso di sei mesi per la risoluzione motivando al padrone i gravi motivi che impediscono di pagare regolarmente.
Quando si è alla ricerca di una casa da affittare la prima cosa che si valuta è l’importo del canone mensile di locazione per valutare eventuali conferme in base, chiaramente, alle proprie disponibilità economiche. Così può accadere che un lavoratore autonomo, per esempi, viva un ottimo momento lavorativo e fatturi tanto da permettersi una bella casa con un canone di affitto non troppo proibitivo ma comunque alto, o che un comune lavoratore dipendente a tempo indeterminato confermi la casa perché certo della sua entrata mensile.
Dopo qualche tempo, però, gli affari del lavoratore autonomo può capitare che non vadano più così tanto bene come prime o che il lavoratore dipendente venga licenziato: come continuare a pagare l’affitto di casa in questi casi? Cosa succede se non riesce più a pagare l’affitto di casa?
A causa di cambiamenti di situazioni economiche, per esempio riduzione dell’orario di lavoro o perdita del lavoro stesso, o per aumento del canone di locazione, l’inquilino di una casa in affitto può trovarsi nella situazione di non riuscire più a pagare l’affitto. In questo caso, la prima cosa da avvisare è avvisare il proprietario di casa e se si dimostra di non avere oggettivamente più le possibilità di pagare l’affitto mensile è possibile chiedere la risoluzione del contratto senza preavviso.
Solitamente, infatti, quando si stipula un contratto di locazione, si sottoscrive anche la clausola di tempo di preavviso da dare per la disdetta del contratto che è generalmente di sei mesi. Se però il canone di locazione diventa troppo alto o la situazione economica dell’inquilino non gli permette più di poter pagare l’affitto, per la risoluzione del contratto, stando a quanto stabilito dalla legge, non è obbligatorio dare il preavviso e l’inquilino non è più tenuto al pagamento del canone mensile per i sei mesi di solito previsti di preavviso.
La risoluzione del contratto senza preavviso ma immediata non prevede, infatti, il pagamento dei mesi di canone per il mancato preavviso, a differenza recesso che, invece, prevede il pagamento dei canoni di affitto anche per i 6 mesi di mancato preavviso.
Se, dunque ci si trova nella condizione di impossibilità di continuare a pagare l’affitto di casa e si comunica al proprietario l’immediata risoluzione del contratto non si corre alcun rischio di incorrere in sanzioni o eventuali provvedimenti.
Se, invece, l’inquilino che non riesce più a pagare l’affitto non comunica al proprietario di casa il cambiamento della sua situazione economica e annessa risoluzione del contratto, corre il rischio di ricevere un atto di sfratto.
Stando a quanto previsto dalla legge, infatti, l’inquilino che ritarda a pagare l’affitto di oltre 20 giorni dalla data di scadenza del pagamento dovuto, diventa moroso e il padrone di casa può decidere depositare un atto di ricorso per lo sfratto per morosità al tribunale.
Se, però, l’inquilino paga prima che il tribunale emetta il provvedimento, il procedimento di sfratto viene annullato, altrimenti si va avanti fino a quando il tribunale non emette l’ordinanza di sfratto esecutivo ordinando all’inquilino di lasciare l’appartamento.