Notifica via Pec è valida anche se l'email non viene aperta e letta

Rispetto a un sistema Pec articolato, i giudici della Cassazione hanno fissato un principio ben preciso: la notifica via Pec del ricorso per dichiarazione di fallimento è valida.

Autore: Chiara Compagnucci
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Notifica via Pec è valida anche se l'ema

L'utilizzo della posta elettronica certificata non solo è sempre più diffuso ma la sua obbligatorietà è sempre più applicata. A tal punto che anche la stessa Corte di Cassazione è più volte intervenuta in materia per risolvere controversie tra le parti in merito alla validità del messaggio che, come sappiamo, ha lo stesso valore legale della raccomandata cartacea.

L'ultima decisione, che esaminiamo adesso nel dettaglio, prevede che la notifica via Pec sia valida anche se il messaggio di posta elettronica non viene aperta e letta. Nella Pec sono coinvolti 4 elementi, a iniziare dal mittente che si avvale del servizio per l'invio di documenti prodotti attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Se c'è un mittente esistente anche un destinatario ovvero colui a cui viene recapitato il messaggio. Il tramite è rappresentato dal gestore ovvero il soggetto pubblico o privato che fornisce il servizio di posta elettronica certificato.

Infine c'è l'amministrazione che si occupa dell'iscrizione dei gestori in un elenco pubblico specifico e che svolge attività di controllo sul sistema. Lo scambio tra mittente, gestore e destinatario è tracciato da una serie di certificazioni.

Più precisamente il mittente ottiene la ricevuta di accettazione dal proprio gestore che prova l'avvenuta spedizione del messaggio e quella di avvenuta consegna dal gestore del destinatario che dimostra l'avvenuta consegna ovvero il giorno e l'ora in cui si è realizzata. Esaminiamo quindi

  • Pec, notifica valida anche se email non letta
  • Apertura della Pec e valore probatorio

Pec, notifica valida anche se email non letta

Disposizioni alla mano, il valore legale della posta elettronica certificata si sostanzia in tre modi. Innanzitutto come mezzo idoneo a produrre effetti giuridici in relazione a casi disciplinate dalla legge. Quindi come mezzo idoneo a far conoscere a terzi atti o fatti giuridici. Infine come mezzo di prova che un atto o un fatto è stato portato a conoscenza di terzi.

I vantaggi che derivano dall'utilizzo della Pec sono presto detti. Come la possibilità di consultazione e uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione e in ogni momento grazie alla conservazione del messaggio nella casella di posta elettronica.

Ma anche la facilità di invio multiplo a più destinatari contemporaneamente con costi inferiori rispetto a quelli dei mezzi tradizionali. Dal punto di vista pratico, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.

Poi si segnalano la velocità della comunicazione senza la presenza del destinatario per completare la consegna insieme a semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione così come di archiviazione e ricerca.

Rispetto a un sistema così articolato, i giudici della Cassazione hanno fissato un principio ben preciso: la notifica via Pec del ricorso per dichiarazione di fallimento è valida anche se la casella per la consultazione non viene aperta e letta. La ragione? È diligenza dell'imprenditore consultare con frequenza la posta elettronica certificata.

Apertura della Pec e valore probatorio

La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna rappresentano prove legali. La Pec è quindi accostata alla raccomandata cartacea perché permette di rendere opponibile a terzi l'invio del messaggio e la sua data. Non solo, ma la Pec permette di certificare anche il contenuto dei messaggi trasmessi.

La raccomandata fornisce invece la sola prova dell'invio di una comunicazione e non del suo contenuto. Di interessante ci sono anche le distinzioni sulle tre tipologie di ricevuta di avvenuta consegna. C'è la ricevuta completa in cui il messaggio è riportato integralmente.

Poi c'è quella breve in cui è riportato solo un estratto del messaggio. Infine c'è la ricevuta sintetica in cui si attesta solo l'invio della comunicazione senza riferimento al contenuto del messaggio. In ogni caso la Pec non certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario, ma solo l'invio e la consegna nella casella di Pec del destinatario.