I contribuenti che hanno dilazioni decadute alla data dell'8 marzo 2020 possono chiedere una nuova rateazione, entro il 31 dicembre 2022, senza dover saldare le rate scadute. Questo norma anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni.
Si aprono nuove possibilità per i contribuenti alle prese con debiti statali. Gli ultimi aggiornamenti alla normativa introducono infatti la possibilità di accedere alla dilazione dei pagamenti da parte di chi era decaduto da uno dei precedenti piani di rottamazione.
Sono tre in particolare le possibilità che erano state proposte e per i contribuenti con dilazioni pregresse scadute si aprono adesso le porte di una nuova rateizzazione. Con una particolarità: il mancato obbligo di corrispondere prima le quote pregresse.
A conti fatti sono interessati tutti colori che al 2019 sono stati esclusi dalla sanatoria. Approfondiamo i dettagli alla luce delle recenti precisazioni in materia dell'Agenzia delle entrate e più esattamente:
Secondo l'Agenzia delle entrate, i debitori che hanno dilazioni decadute alla data dell'8 marzo 2020 possono chiedere una nuova rateazione, entro il 31 dicembre 2022, senza dover saldare le rate scadute. Questo norma anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni incorsi in decadenza dai pregressi piani di rientro.
Dal punto di vista procedurale, bisogna necessariamente presentare la richiesta entro la fine del 2022.
Le Entrate ricordano che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre di quest'anno senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
E ancora: relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni, possono essere accordate nuove dilazioni. Più precisamente possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizione in deroga alle previsioni contenute.
Il decreto Rilancio ha esteso a 10 anni (rispetto ai 5 iniziali) il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Il successivo decreto Ristori ha esteso questa agevolazione a tutti i piani di rateizzazione concessi a fronte di domande presentate fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni, l'Agenzia delle entrate fa presente che ne deriva che il debitore può chiedere una nuova rateazione, senza saldare le rate scadute, per tutti i debiti ricompresi in piani di dilazione per i quali è decaduto dal beneficio anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione, compresi quelli inseriti nelle rottamazioni dei carichi di ruolo, poi divenute inefficaci per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione.
Come precisato dall'Agenzia fiscale nelle Faq ovvero le domande più frequenti in materia, per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre dello scorso anno, l’estinzione delle procedure esecutive avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Si ricorda che l'Agenzia delle entrate ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli, anche se l'ingresso è consentito solo tramite appuntamento, da fissare tramite il servizio Prenota ticket, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’app Equiclick senza pin e password.
In considerazione della sospensione fino al prossimo 31 gennaio 2022 delle attività di notifica e di riscossione, i servizi di sportello sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.