Le importanti e recenti sentenze Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case ribadiscono e confermano quanto già previsto dal Codice Civile sia sulle distanze che devono essere rispettate per piantare siepi, alberi e piante al confine tra due case in base al tipo di pianta, siepe o albero che si ha intenzione di piantare, sia relativamente alle regole per i muri di confine, precisando le ipotesi di reato se si interviene con recisioni di alberi che danno fastidio senza provvedimento del giudice di competenza.
Siepi e alberi, mura e altre recinzioni al confine tra due case possono essere piantate realizzate solo in rispetto di regole precise stabilite dalle leggi in vigore e ribadite da importanti e recenti sentenze della corte di Cassazione, che regolano la vita tra vicini di case evitando che possano crearsi diatribe e problemi. Vediamo allora quali sono le recenti sentenza della Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case?
Il Codice Civile stabilisce norme specifiche per la realizzazione di ogni tipo di recinzione al confine tra due case, da siepi, piante, alberi a mura, prevedendo che chi decide di piantare alberi, piante e siepi al confine tra due case deve obbligatoriamente rispettare le distanze stabilite che, nel dettaglio, sono le seguenti:
Stando a quanto riportato dal Codice Civile, tali distanze si possono non rispettare se sul confine tra due case c’è un muro divisorio, sia di proprietà propria che di proprietà comune con il vicino, ma solo a condizione che alberi e piante non superino in altezza la sommità del muro.
In base a quanto stabilito dal Codice Civile, la Corte di Cassazione si è pronunciata con importanti e recenti sentenze su siepi, mura, alberi e recinzioni di confine tra due case, ribadendo quanto già previsto dalla legge e con ulteriori precisioni.
Entrando più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
La Cassazione si è, inoltre, espressa sui limiti relativi ai muri di confine tra due case, precisando che, in riferimento alla divisione legale di due proprietà, se sono delimitate da un muro comune, la linea di confine non è la linea mediana dello stesso muro, perché su esso i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza.
In tal caso, dunque, per rispettare la distanza fissata dalla legge per piantare una siepe o un albero dal muro comune, si deve misurare dalla facciata del muro stesso e non dalla linea mediana del muro comune.