Nuove e importanti modifiche su regole alberi, mura, siepi, costruzioni al confine case o giardini vicini

Modificate totalmente o parzialmente e aggiornate alcune regole per siepi, mura, alberi, recinzioni, costruzioni al confine tra due case.

Autore: Marianna Quatraro
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Nuove e importanti modifiche su regole a

Cosa prevedono le recenti sentenza della Cassazione su siepi, mura, alberi e recinzioni al confine tra due case?

Le importanti e recenti sentenze Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case ribadiscono e confermano quanto già previsto dal Codice Civile sia sulle distanze che devono essere rispettate per piantare siepi, alberi e piante al confine tra due case in base al tipo di pianta, siepe o albero che si ha intenzione di piantare, sia relativamente alle regole per i muri di confine, precisando le ipotesi di reato se si interviene con recisioni di alberi che danno fastidio senza provvedimento del giudice di competenza. 
 

Siepi e alberi, mura e altre recinzioni al confine tra due case possono essere piantate realizzate solo in rispetto di regole precise stabilite dalle leggi in vigore e ribadite da importanti e recenti sentenze della corte di Cassazione, che regolano la vita tra vicini di case evitando che possano crearsi diatribe e problemi. Vediamo allora quali sono le recenti sentenza della Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case?

  • Siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case quali sono norme in vigore
  • Recenti sentenza Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case 

Siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case quali sono norme in vigore

Il Codice Civile stabilisce norme specifiche per la realizzazione di ogni tipo di recinzione al confine tra due case, da siepi, piante, alberi a mura, prevedendo che chi decide di piantare alberi, piante e siepi al confine tra due case deve obbligatoriamente rispettare le distanze stabilite che, nel dettaglio, sono le seguenti:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto, e per il rispetto delle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, cioè di altezza non superiore a tre metri;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;
  • un metro, nel caso di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • due metri per le siepi di robinie.

Stando a quanto riportato dal Codice Civile, tali distanze si possono non rispettare se sul confine tra due case c’è un muro divisorio, sia di proprietà propria che di proprietà comune con il vicino, ma solo a condizione che alberi e piante non superino in altezza la sommità del muro.

Recenti sentenza Cassazione su siepi, mura, alberi, recinzioni al confine tra due case 

In base a quanto stabilito dal Codice Civile, la Corte di Cassazione si è pronunciata con importanti e recenti sentenze su siepi, mura, alberi e recinzioni di confine tra due case, ribadendo quanto già previsto dalla legge e con ulteriori precisioni.

Entrando più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:

  • la siepe formata da piante di alto fusto deve rispettare la distanza di un metro dal confine nel caso di coltivazione mediante recisione periodica vicino al ceppo e di tre metri in ipotesi diversa;
  • gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, anche se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla legge, come i cipressi, e se il giudice di competenza accerta che vengono piantati per costituire una recinzione contro gli agenti esterni, allora devono rispettare anch’essi l’obbligo di distanza di un metro dal confine;
  • si può sostituire una siepe con un muro in cemento nei casi di utilità dello stesso;
  • la decisione per il taglio di rami di alberi che invadono la proprietà del vicino spetta unicamente al giudice di competenza su apposita domanda presentata da un soggetto interessato per avere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi l’altezza del muro e si manifesta il reato di danneggiamento da parte di chi si introduce nella proprietà del vicino per tagliare i rami sporgenti di una siepe senza provvedimento del giudice;
  • diritto di avere una siepe a distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale può essere usucapito nel termine previsto per i beni immobili (20 anni).

La Cassazione si è, inoltre, espressa sui limiti relativi ai muri di confine tra due case, precisando che, in riferimento alla divisione legale di due proprietà, se sono delimitate da un muro comune, la linea di confine non è la linea mediana dello stesso muro, perché su esso i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza.

In tal caso, dunque, per rispettare la distanza fissata dalla legge per piantare una siepe o un albero dal muro comune, si deve misurare dalla facciata del muro stesso e non dalla linea mediana del muro comune.