Quali sono le nuove regole aggiornate su pignoramento case, conti correnti, beni condivisi con coniugi, figli, genitori? Quando si hanno beni condivisi, che si tratti di case, conti correnti o altri beni immobili e mobili, non si è esenti dal pignoramento. Ma nel caso di beni condivisi esistono regole specifiche da rispettare, che tutelano soprattutto i cointestatari del bene non debitori. Vediamo quali sono e cosa prevedono.
La casa rientra per legge tra i beni pignorabili anche se sono necessarie delle precisazioni. Stando, infatti, a quanto previsto dalle leggi in vigore, vale la regola dell’impignorabilità della prima casa ma solo da parte del Fisco, mentre, precisiamo, creditori private, come banche, o finanziarie, possono pignorare anche la prima casa come luogo di residenza adibita ad abitazione principale e, secondo quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione, il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal momento di perfezionamento della sua notifica.
Anche secondo quanto stabilito da una sentenza del Tribunale di Monza, il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dalla data di notifica dell’atto, indicato lo stesso momento per il calcolo del termine per la presentazione dell’istanza di vendita.
Quando un soggetto è debitore e non salda il proprio debito tanto da arrivare a far emettere il procedimento di pignoramento, questo vale anche nei confronti di una casa condivisa, cioè in comproprietà di più soggetti, per esempio due coniugi, o genitori e figli.
Nel caso di pignoramento di una casa condivisa, il provvedimento colpisce solo la quota di proprietà del debitore, in quanto gli altri proprietari non possono essere ritenuti responsabili di debiti che non hanno contratto.
I comproprietari che non sono debitori devono dunque prima chiedere al Giudice di valutare la possibilità di effettuare un frazionamento della proprietà, in modo da far finire all’asta solo la quota del debitore a finire all’asta e non l’intero immobile, ma sono diverse le difficoltà che si presentano in tal caso perché non è semplice mettere all’asta solo parte di una casa e parte no.
Ipotesi che potrebbe verificarsi, dunque, è quella che gli altri comproprietari pensino di riscattare la quota del debitore, in modo che quest’ultimo possa ripagare il suo debito. In alternativa, è possibile raggiungere un accordo tra il debitore, gli altri proprietari e, eventualmente, i creditori: la cosa importante è che tale accordo porti di fatto all’estinzione del debito alla conseguente interruzione della procedura esecutiva.
Per quanto riguarda le regole per conti correnti condivisi con coniugi, figli, genitori, la regola aggiornate generale vuole che ogni cointestatario del conto sia responsabile per la sua parte. Nel caso di due cointestatari, per esempio due coniugi, la responsabilità del conto è divisa al 50%.
Le regole cambiano poi a seconda che si tratti di un conto corrente condiviso a firma congiunta o a firma disgiunta. Il conto corrente cointestato a firme congiunte vincola tutti i titolari del conto a mettersi d’accordo su qualsiasi operazione venga effettuata, compresa la possibilità di prelevare soldi. Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, è possibile prelevare soldi da un conto corrente condiviso a firme congiunte solo se tutti i cointestatari danno autorizzazione ad effettuare l’operazione.
Non esiste, invece, alcun limite o vincolo al prelevamento di soldi nel caso di un conto corrente cointestato a firme disgiunte. In tal caso, infatti, tutti i cointestatari del conto corrente possono operare sul conto corrente in maniera autonoma e non è necessario che vi sia consenso allo svolgimento delle diverse operazioni da parte di tutti i cointestatari del conto.
Tuttavia, è bene chiarire che, in generale, quando si ha un conto corrente cointestato, secondo la legge in vigore, non è possibile prelevare mai una somma superiore a quella della propria quota.
Per esempio, nel caso di un conto corrente cointestato tra due persone, ognuno dei titolari ha diritto alla metà dei soldi, se, invece, il conto è cointestato tra tre persone, ogni titolare ha diritto ad un terzo delle somme presenti, cioè il 33,3%, e così via.
Nel caso, poi, di un conto corrente condiviso che va in rosso, la banca può di chiedere l’intera somma dovuta per saldare il rosso a ogni cointestatario del conto, indipendentemente da chi ha causato lo sconfinamento, mentre diverso il discorso del pignoramento di un conto corrente condiviso. In tal caso, infatti, stando alle leggi in vigore, viene pignorata solo la parte di conto appartenente al soggetto debitore.
Ciò significa che se un conto corrente è cointestato tra un genitore e un figlio e il genitore ha debiti che non ha saldato per cui è stato deciso il pignoramento del conto corrente, allora potrà essere pignorata solo la quota a lui appartenente. Dunque, nel caso di conto corrente condiviso tra genitore e figli, viene pignorato solo il 50% del conto appartenente al debitore, in tal caso il genitore, mentre il figlio può continuare a disporre della sua quota di conto.
In generale, quanto vale per case e conti correnti condivisi in tema di pignoramento che può interessare solo la quota di bene del debitore, vale anche per tutti gli altri beni condivisi, che si tratti di terreni o altri immobili, o di altri beni mobili.