Con il part-time orizzontale i giorni di permesso non devono essere riproporzionati poiché i giorni di permesso sono commisurati alla ridotta durata dell'attività lavorativa. Con il part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese occorre invece procedere con il riproporzionamento.
L'Inps ha fornito nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104 in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Nel caso di contratto di lavoro part-time si potranno verificare due casi.
Il primo è il part-time verticale in cui il numero dei giorni di permesso spettanti va ridotto proporzionalmente. Il secondo è il part-time orizzontale in cui la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione mentre nel caso di utilizzo a ore queste verranno ridotte proporzionalmente. C'è poi un terzo caso che è quello del part-time misto che è la combinazione tra orizzontale e verticale.
La regola di base prevede per il dipendente il diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa. Al posto dei permessi, può chiedere il frazionamento orario nel limite massimo previsto. Approfondiamo nel dettaglio le ultime novità in materia e quindi:
Il dipendente con disabilità grave o un familiare che lo assiste può usufruire del permesso legge 104 giornaliero di due ore o di tre giorni al mese. I permessi a giorni possono essere frazionati a ore nel limite massimo previsto secondo un preciso algoritmo.
Il permesso di 2 ore è ammesso in un orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore. In presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di un'ora. I permessi di 2 ore spettano per ogni giornata lavorativa, senza limiti quantitativi mensili.
La determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, nel caso in cui i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore si basa anch'esso su un algoritmo.
Entrando nel dettaglio dei chiarimenti dell'Inps, con il part-time orizzontale i giorni di permesso non devono essere riproporzionati poiché i giorni di permesso sono commisurati alla ridotta durata dell'attività lavorativa.
Con il part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese occorre invece procedere con il riproporzionamento.
La determinazione dei giorni di permesso mensili si basa sull'orario medio settimanale eseguibile dal lavoratore part-time diviso per l'orario medio settimanale a tempo pieno con il risultato da moltiplicare per tre e quindi eventualmente da arrotondare all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Dopodiché se il rapporto di lavoro è svolto in regime di part-time per almeno il 51% del tempo sono riconosciuti interamente al dipendente i tre giorni di permesso mensile.
Come precisato dall'Inps nella nuova circolare - inviata ai Dirigenti centrali e territoriali, ai Responsabili delle Agenzie, ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti, al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale - l'assistenza non deve essere quotidiana nel senso letterale del termine, ma deve rispettare i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze della persona disabile.
I permessi legge 104 sono riconosciuti anche a quei dipendenti che pur avendo residenza distante dall'abitazione della persona disabile offrono un'assistenza sistematica ed adeguata, attestata e certificata con presentazione di un programma di assistenza.
L'istituto di previdenza ricorda anche il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e la norma che, precisa la stessa Inps, opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.