Nuove regole per pignoramenti soldi, beni, case al via ora con nuova legge

Cambiano le regole per procedimenti di pignoramento: quali sono le novità approvate e già pronte a partire e conseguenze

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Nuove regole per pignoramenti soldi, ben

Quali sono le nuove regole per pignoramenti soldi, beni, case?

La nuova legge approvata, e già al via dallo scorso 22 giugno, per pignoramenti di soldi, beni e case prevede essenzialmente due novità: la prima riguarda l’individuazione del giudice competente e la seconda riguarda l’inefficacia del provvedimento di pignoramento.
 
 

Quali sono le nuove regole per pignoramenti soldi, beni, case al via dal 22 Giugno 2022? Da mercoledì 22 giugno sono entrate in vigore le novità per procedimenti di pignoramento presso terzi, con modifiche all’art. 543 c.p.c. che prevedono l’introduzione di due commi per rendere inefficace un pignoramento. Vediamo cosa prevede la nuova legge approvata in tema di pignoramenti.

  • Pignoramento soldi, beni, case presso terzi cosa prevede
  • Cosa cambia per pignoramenti soldi, beni, case con nuova legge

Pignoramento soldi, beni, case presso terzi cosa prevede

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che un debitore ha verso terzi, per esempio stipendio o conto corrente, o cose del debitore in possesso di terzi.

Il pignoramento presso terzi prevede la richiesta, appunto, ad un terzo soggetto di pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quanto dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, risulta creditore del terzo.

Se il pignoramento riguarda stipendi o altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, bisogna rispettare limiti specifici che sono i seguenti:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Cosa cambia per pignoramenti soldi, beni, case con nuova legge

La nuova legge approvata per pignoramenti di soldi, beni e case prevede essenzialmente due novità: la prima riguarda l’individuazione del giudice competente e la seconda riguarda l’inefficacia del provvedimento di pignoramento.

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente a cui rivolgersi nel caso in cui il creditore sia un dipendente della pubblica amministrazione o un soggetto a sua volta creditore di un ente pubblico, per procedere a esecuzione forzata delle quote pignorabili, quando si deve pignorare un credito e il debitore è una pubblica amministrazione, il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato dove il creditore ha residenza, domicilio, dimora o sede, mentre prima il giudice di competenza era quello del luogo dove aveva sede l’ente. 

La seconda novità della nuova legge sui pignoramenti di soldi, case o altri beni presso terzi riguarda l’inefficacia degli stessi. 

In particolare, è stato stabilito che il pignoramento perde efficacia quando trascorrono 45 giorni dal suo compimento senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Inoltre, l’inefficacia del pignoramento si manifesta anche nel caso di mancata notifica dell’avviso o del suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

Secondo quanto stabilito dal Codice di procedura civile, attualmente il creditore deve notificare la citazione per l’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione al terzo pignorato (ossia al debitore del debitore) e deve depositare, entro 30 giorni da quando l’ufficiale giudiziario gli riconsegna l’atto notificato, nella cancelleria del giudice competente, la nota di iscrizione a ruolo del procedimento accompagnato da copia conforme dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto. Se tali adempimenti non vengono assolti, allora il pignoramento diventa inefficace.