Secondo le nuove regole, il periodo di prova non può durare più di 6 mesi, anche se le caratteristiche dell'impiego sono tali da suggerire di allungare questi tempi. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego.
Il periodo di prova continua a essere oggetto di interventi del legislatore. Lo è anche per il biennio 2022-2023 con una serie di interventi che puntano a tutelare la posizione e le prerogative del lavoratore.
Tra gli aspetti sotto osservazione che la reiterazione della prova in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento di mansioni già ricoperte dal lavoratore in rapporti di lavoro precedenti. Vediamo allora cosa cambia con le nuove disposizioni:
Periodo di prova 2022-2023 sul lavoro, cosa cambia
Nuove interpretazioni sul periodo di prova
Secondo le nuove regole, il periodo di prova non può durare più di 6 mesi, anche se le caratteristiche dell'impiego sono tali da suggerire di allungare questi tempi. Un altro dettaglio fondamentale riguarda l'estensione del periodo in modo proporzionale in caso di assenze durante la prova ne estendono.
Si tratta più precisamente di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori. Ma non di ferie, permessi, legge 104 e assenze previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Ecco quindi che in caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova. In ogni caso, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego.
Secondo la Corte di Cassazione, il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relatione alla qualifica di assunzione, se questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica.
Dopodiché il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità.
Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso - precisano ancora i giudici della Corte di Cassazione - soggiace all'unico limite oltre quello temporale dell'adeguatezza della durata della prova della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l'esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova.
Tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che sia di ostacolo la previsione secondo cui le norme della stessa legge si applicano, nei confronti dei lavoratori assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, non potendo prescindersi, nell'interpretazione di tale norma, dal rilievo che essa è posta nell'interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l'indicata sospensione produce l'effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata.
Questo principio non comporta un'alterazione dell'equilibrio originario delle posizioni delle parti, poiché il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro.
In particolare, il prestatore di lavoro avrà modo di espletare fino in fondo l'esperimento e di dare così prova pienamente delle proprie capacità, mentre il datore di lavoro avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità e quindi entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto convertendolo in una delle forme definitive previste dalla legge o invece interromperlo.