Nuovo contratto di stage e tirocinio sta per diventare obbligatorio. Ecco le importanti modifiche nel 2022

Alle Regioni spetta il compito di seguire una serie di disposizioni relative agli stage e ai tirocini. Ecco tutti i cambiamenti più importanti.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Nuovo contratto di stage e tirocinio sta

Stage e tirocinio, quali sono le modifiche nel 2022?

Un prima importante novità riguarda il diritto del tirocinante a percepire una indennità. Tutte le Regioni sono chiamate a recepire le nuove linee guida entro giugno.

Cambia e si aggiorna la contrattualistica relativa alla gestione di stage e tirocini. E lo fa questa volta in un modo ancora più evidente in quanto le modifiche incidono in maniera diretta su tutte le parti coinvolte.

Nella elaborazione delle nuove linee guida, le Regioni devono limitare il tirocinio extracurriculare ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale. Per tirocinio extracurriculare si intende un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A differenza del tirocinio curriculare che è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto. Entriamo quindi nei dettagli per vedere:

  • Stage e tirocinio, quali sono le modifiche nel 2022

  • Obbligatorietà delle modifiche sui contratti di stage e tirocini

Stage e tirocinio, quali sono le modifiche nel 2022

Un prima importante novità riguarda il diritto del tirocinante a percepire una indennità. In particolare, la mancata corresponsione espone il datore a una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Se il tirocinio viene svolto senza rispettare le norme vigenti, ad esempio per sostituire un lavoratore dipendente, il datore va incontro a una sanzione pari a 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio. A testimonianza dell'importanza assegnata a tale questione, il tirocinante ha il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento del rapporto di lavoro.

Alle Regioni spetta poi il compito di seguire una serie di disposizioni. Innanzitutto la previsione di azioni finalizzate a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto. Quindi la possibilità di avviare nuovi tirocini previa trasformazione di precedenti tirocini in rapporti di lavoro subordinato.

Poi la definizione di livelli essenziali della formazione e certificazione finale delle competenze acquisite. Infine la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni.

In ogni caso, non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Lo stesso soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Obbligatorietà delle modifiche sui contratti di stage e tirocini

In merito all'obbligatorietà delle modifiche sulla normativa relativa agli stage ai tirocini, entro il mese di giugno, tutte le Regioni sono chiamate a recepire le nuove linee guida ovvero la nuova disciplina dei tirocini extracurriculari.

In ogni caso viene loro impedito di regolamentare la materia in quanto l'esecutivo ha già formulato i principi da rispettare.

La platea dei soggetti abilitati a promuovere tirocini comprende servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro, Università e Afam, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione tecnica superiore, centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione, Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione, soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, l'Anpal stessa.

Dati alla mano, negli ultimi 5 anni sono stati effettuati quasi 2 milioni di tirocini. Di questi, il 69% sono tirocini svolti da disoccupati e inoccupati. In tutte le singole annualità i valori di questa categoria rappresentano oltre la metà dei tirocini effettuati, arrivando a coprire nell'ultimo biennio considerato rispettivamente il 70,8% e il 73,3% del totale, a conferma che i disoccupati e gli inoccupati sono i principali beneficiari di questa misura.