Obbligo vaccinazioni a scuola secondo ultime sentenze tribunali e Cassazione aggiornate al 2022

La Corte Costituzionale ha quindi affermato il principio per cui le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici mirano a garantire la frequenza scolastica.

Autore: Chiara Compagnucci
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Cosa hanno previsto le sentenze dei giudici sull'obbligo vaccinale a scuola?

Secondo il Tar Abruzzo, a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia e il diritto alla salute pubblica prevale il secondo.

Tra il diritto alla frequenza della scuola e il diritto alla salute pubblica, chi ha la meglio? Una importante sentenza ha rilevato come il legislatore abbia privilegiato la salute, anche a tutela di quei minori che non hanno la possibilità di vaccinarsi.

La questione va ben al di là dell'emergenza di questi mesi che riguardano il vaccino anti Covid per gli insegnanti. Prima infatti che scoppiasse la pandemia, l'attenzione era tutte sulle vaccinazioni obbligatorie per gli alunni come requisito di accesso alla scuola dell'infanzia. La battaglia fra pro vax e no vax si è combattuta anche nelle aule dei tribunali.

Sulla questione vaccini era intervenuta addirittura la Corte Costituzionale che aveva respinto due ricorsi della Regione Veneto. Approfondiamo quindi i vari aspetti della normativa in vigore alla luce di alcune delle decisioni più importanti dei giudici:

  • Vaccinazioni a scuola, la sentenza della Corte Costituzionale
  • Per il Tar Il diritto alla salute prevale sul no ai vaccini

Vaccinazioni a scuola, la sentenza della Corte Costituzionale

Proprio per via dell'emergenza Covid che sta tenendo sotto scacco l'Italia e il mondo, la questione dell'obbligo vaccinale a scuola è tornata di stretta attualità. Già, perché in realtà non era mai uscita di scena. Anche se l'attenzione era rivolta in via principale se non esclusiva nei confronti degli scolari della scuola dell'infanzia.

Tuttavia i principi stabiliti dalle sentenze dei vari tribunali che si sono espressi sulla questione hanno una portata generale e vanno quindi al di là dei destinatari interessati dalle decisioni. Punto di partenza è l'impianto normativo che contiene le "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Qui si legge infatti dell'impossibilità di sottrarsi all'obbligo del vaccino a scuola, con tanto di applicazione di multe da 100 a 500 euro per i genitori inadempienti e conseguenze sull'ammissione ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia.

A meno che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato a far somministrare ai figli il vaccino ovvero la prima dose del ciclo, a condizione che il completamento avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schede vaccinale in relazione all'età.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha affermato il principio per cui le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno o addirittura - per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia - non avvenga affatto in assenza della documentazione prevista. In buona sostanza, sì all'obbligo vaccinale per gli scolari. Si tratta di una presa di posizione che rappresenta un possibile precedente giuridico anche in epoca Covid.

Per il Tar Il diritto alla salute prevale sul no ai vaccini

Secondo il Tar Abruzzo, a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia e il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della cosiddetta immunità di gregge, il legislatore, ha inteso privilegiare quest'ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi.

I giudici amministrativi rilevano anche che il diritto all'educazione del minore e il riferito pregiudizio economico, derivante da una eventuale ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione delle necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico, è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura.

La Corte Costituzionale ha quindi affermato il principio per cui le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici mirano a garantire la frequenza scolastica.