Orari di lavoro, regole modificate da importanti decisioni tribunali

Più volte i giudici della Corte di Cassazione sono intervenuti sulla questione degli orari di lavoro finendo per cambiare le norme in vigore. Ecco le sentenze più importati al 2022

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Orari di lavoro, regole modificate da im

A più riprese la Corte di Cassazione è stata coinvolta per dirimere le controversie tra lavoratore e datore in relazione all'orario di lavoro.

Alcune decisioni, sia in riferimento al full time che al part time sono state tale da aver modificato l'impianto normativa. Vediamo meglio:

  • Sentenze Cassazione più importanti sugli orari di lavoro

  • Orari di lavoro, altre sentenze che modificano le regole

Sentenze Cassazione più importanti sugli orari di lavoro

Andando allora alla ricerca della decisioni più interessanti della Corte di Cassazione, il lavoro domenicale svolto da lavoratori turnisti può essere compensato, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con vantaggi di diversa natura, che valgano a differenziare il complessivo trattamento dagli stessi percepito rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale.

E ancora: la contrattazione collettiva non può disporre se non in senso migliorativo dei diritti attribuiti al dipendente dal contratto individuale di lavoro, salvo che il dipendente stesso non consenta espressamente alla modificazione dei patti, non essendo sufficiente a ciò la semplice adesione al sindacato di categoria, ma risultando essenziale un esplicito ed espresso mandato.

Dopodiché non costituisce variazione dell'orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'utilizzazione del lavoratore dipendente, che, dopo essere stato impiegato in turni continui di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo su 37 ore settimanali, lo sia in turni continui e avvicendati di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo su 40 ore settimanali: integrando detta modificazione di orario, regolata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, una diversa modalità di prestazione lavorativa sempre a tempo pieno.

Orari di lavoro, altre sentenze che modificano le regole

Sicuramente interessante è la sentenza in cui viene rimarcato il principio di non discriminazione del lavoratore part time che impone di utilizzare per calcolare la retribuzione del lavoratore part time il medesimo dato-base con il quale è calcolata la retribuzione del lavoro a tempo pieno e come la retribuzione del lavoro a tempo pieno a tenore del Contratto collettivo nazionale di lavoro prescinde dal rigore ricostruttivo dell'orario, con analogo metodo occorre procedere per riproporzionare la retribuzione del lavoro part time, assumendo come base di computo il dato mensile e non già quello orario.

Sempre in questo ambito, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part time, nascente da atto scritto - precisano ancora i giudici - si presume a tempo pieno. Ed è pertanto onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell’orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti, la cui prova, tuttavia, può essere data per facta concludentia, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto.

Un'altra sentenza ha riguardato il settore edile, in cui l'istituto del minimale contributivo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che - in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore a una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato - va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.