Il punto di partenza per comprendere come cambia la busta paga dei lavoratori che fanno riferimento al contratto trasporti e logistica sono gli stipendi per livelli e mansioni. Le cifra indicate nei 18 livelli sono da intendersi lorde, a cui vanno quindi sottratte trattenute e imposte a livello nazionale e locale. Si tratta in particolare di Irpef e addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali. Ma ci sono anche altre voci da considerare.
Il contratto trasporti e logistica è uno dei più complessi previsti nell'ordinamento italiano per via delle numerose categorie di lavoratori coinvolti e le particolarità in busta paga. In questo comparto rientra il personale dipendente dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione che operano da sole oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali.
Ma anche dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano l'attività insieme a quella di spedizione, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi.
Stessa cosa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle imprese di trasporto combinato, dalle aziende di magazzini generali. Sono infini coinvolti i lavoratori di imprese di spedizione, terminal e depositi. Approfondiamo
Il punto di partenza per comprendere come cambia la busta paga dei lavoratori che fanno riferimento al contratto trasporti e logistica sono proprio gli stipendi per livelli e mansioni.
Le cifra indicate nei 18 livelli (da 1.536,60 euro al mese per il Livello L a 2.070,05 euro al mese per il Livello 1) sono da intendersi lorde, a cui vanno quindi sottratte trattenute e imposte a livello nazionale e locale. Si tratta in particolare di Irpef e addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali.
Oltre che della remunerazione annua lorda, occorre tenere conto della regione e del comune di residenza (l'addizionale comunale si versa al comune di residenza, quella regionale è allo 0,9% di base, ma può essere aumentata fino all'1,4% da ogni regione), del numero mensilità e dei giorni lavorativi in un anno in base a quanto scritto sul contratto di lavoro.
Il contratto trasporti e logistica è piuttosto articolato e prevede infatti una lunga lista di voci supplementari che completano la paga base. Pensiamo ad esempio al premio di risultato sulla base dell'aumento di produttività, qualità, redditività del lavoro e dei risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
È riconosciuto a tutti i dipendenti e ha caratteristiche tali da beneficiare del particolare trattamento contributivo di categoria. Sono poi previste indennità di trasferta ovvero il rimborso delle spese effettive di viaggio e di quelle di vitto e alloggio.
Sono in vigore soglie da non superare: prima colazione 2,04 euro, pranzo 25,47 euro, cena 25,47 euro, pernottamento 59,37 euro. A cui si aggiunge il rimborso delle spese vive necessarie per l'esecuzione della missione. Nel caso in cui durino più di 30 giorni, i limiti possono essere rivisti. Il personale viaggiante e quello che si affianca hanno quindi diritto a una indennità di trasferta.
Oltre alla tredicesima e alla quattordicesima, i lavoratori che sottoscrivono il contratto trasporti e logistica possono effettuati straordinari fino a 165 ore annue individuali. Per le ore tra le 165 a 250, il dipendente può chiedere la fruizione di riposi compensativi con lo strumento della banca ore.
Per le ore prestate oltre le 250 scatta invece la trasformazione in riposi compensativi. In ogni caso, le ore straordinarie non possono superare le 2 giornaliere e le 12 settimanali. Nel caso di superamento di questa soglia, il lavoratore deve prestare il lavoro straordinario se nel periodo di 9 settimane consecutive il numero delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
Nella banca ore individuale rientra le ore di riposo compensativo realizzate oltre i limiti e tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre la soglia di 250 ore annuali.