Sono ammessi quelli previsti da accordi commerciali o come risultato della libertà contrattuale delle parti ma solo se è possibile dimostrarlo. Via libera ai pagamenti frazionati se connaturati all'operazione stessa come il contratto di somministrazione. Attenzione ai limiti perché comportano multe salate.
Il grande giorno è arrivato e dal primo luglio 2022 scatta la riduzione del limite di utilizzo dei contanti. Fatta la legge trovato l'inganno, verrebbe da dire, perché c'è già chi parla del trucco del pagamento frazionato per aggirare le regole. Ma è davvero così?
Lo scopriamo in questo articolo dopo aver inquadrato la situazione. La soglia massima di denaro liquido utilizzabile è adesso di 1.000 euro in meno. Più esattamente da 2.999,99 euro è calata a 1.999,99 euro. Questo tetto è solo provvisorio perché resta in vigore fino al 31 dicembre 2022, dopodiché scende a 999,99 euro.
Si tratta di una decisione che si inserisce nel contrasto all'evasione fiscale e si applica al pagamento di contante effettuato a qualsiasi titolo tra persone diverse. Non ci sono quindi differenze tra persone fisiche e giuridiche ed è la prima particolarità di cui tenere conto.
E siccome non c'è norma senza sanzioni, da luglio 2022 è applicata una sanzione minima di 2.000 euro in caso di sforamento della soglia, che può arrivare fino a 50.000 euro per operazione fino a 250.000 euro. Vediamo quindi
Non si tratta della prima riduzione dell'importo massimo per l'uso del contante. Ma se c'è un filo costante che lega ogni decisione è quella del divieto di frazionare il pagamento.
Per essere più precisi, nel caso di un pagamento di 4.000 euro è vietato suddividere la cifra in 8 micropagamenti da 500 euro o di importi non perfettamente uguali. Secondo l'amministrazione finanziaria si tratta di un aggiramento delle norme da punire a suon di sanzione.
Come abbiamo visto sono piuttosto salate, ma possono diventarlo ancora di più. Le sanzioni si incrementano nel caso di pagamenti superiori a 250.000 euro. In sintesi sono applicabili nella misura minima di 5.000 euro e massima di 250.000 euro.
Sorprende allora che Unimpresa riferisca della possibilità di frazionare formalmente i pagamenti con multipli delle soglie introdotte (10.000 euro possono essere divisi in 5 rate da 2.000 euro), anche se in realtà questa opzione è espressamente vietata.
Il punto è dimostrare se il frazionamento dei pagamenti sia stato fatto per eludere il limite o per altre ragioni, ad esempio nel caso di un versamento rateale o, ad esempio, per mettersi in regola con l'affitto.
Per essere più precisi, sono ammessi quelli previsti da accordi commerciali o come risultato della libertà contrattuale delle parti ma solo se è possibile dimostrarlo e di conseguenza è utile che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento a rate o annotino la modalità di pagamento.
Via libera ai pagamenti frazionati se connaturati all'operazione stessa come il contratto di somministrazione. Naturalmente non ci sono difficoltà al trasferimento di eseguire trasferimenti di denaro via banca ovvero con qualunque strumento tracciabile.
Un aspetto molto importante da comprendere riguarda l'ambito di applicazione del limite dei contanti perché riguarda tutti i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi e senza tenere conto dalla causale. Anche il passaggio di contanti tra genitori e figli viene tenuto sotto osservazione.
Le soglie vanno rispettate da tutti e poco importa anche il tipo di lavoro svolto tra dipendente o autonomo. Il limite di 3.000 euro si applica pure per movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata, prelievi e versamenti di contante dell'imprenditore nella ditta individuale, incasso o pagamento delle fatture in contanti, anticipi a dipendenti, donazioni.
Nessun cambiamento sul versante assegni, il cui limite per la trasferibilità è differente e già ridotto a 999,99 euro. Da 1.000 euro in su deve recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Stesso cosa per gli assegni circolari.