Il parcheggio di moto e motorini negli spazi comuni condominiali è un tema che spesso genera conflitti tra condomini. La normativa italiana, assieme alla giurisprudenza consolidata, stabilisce regole precise che disciplinano queste situazioni. Vediamo in dettaglio quando è possibile utilizzare cortili, androni e altre aree condominiali per il parcheggio dei veicoli a due ruote.
La sosta di moto e motorini nel cortile del condominio, così come in altri spazi comuni, è generalmente consentita secondo la normativa vigente, ma con specifiche limitazioni. Il punto di partenza per stabilire la liceità del parcheggio è sempre il regolamento di condominio. In assenza di espliciti divieti nel regolamento, è possibile utilizzare le aree comuni per il parcheggio di veicoli a due ruote, ma è necessario rispettare alcune condizioni imprescindibili.
L'utilizzo del bene comune da parte del singolo condomino deve rispettare questi tre principi basilari:
Il fondamento giuridico di questi principi si trova nell'articolo 1102 del Codice Civile, che stabilisce il diritto di ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
In base alla normativa vigente, se il regolamento condominiale non contiene disposizioni specifiche sull'utilizzo degli spazi comuni per il parcheggio di motocicli, allora è possibile utilizzare cortili, androni e altre aree condivise per questo scopo. Tuttavia, questa possibilità è subordinata al rispetto delle condizioni sopra menzionate.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito ulteriormente questi aspetti. Con la sentenza n. 11204 del 7 maggio 2008, la Suprema Corte ha affermato che: "la destinazione dell'androne a sosta veicolare temporanea e occasionale, nei limiti idonei a salvaguardare la funzione di passaggio anche veicolare per l'accesso alle proprietà individuali può essere considerata accessoria all'utilizzazione dello stesso per il transito".
Questo significa che è possibile parcheggiare temporaneamente moto e motorini nell'androne condominiale, purché:
Se il parcheggio di veicoli a due ruote non arreca alcun danno, problema o fastidio agli altri condomini, è possibile continuare a utilizzare gli spazi comuni per questo scopo fino a quando non venga eventualmente modificato il regolamento condominiale con l'introduzione di specifici divieti.
Il mancato rispetto delle norme regolamentari riguardanti il parcheggio può comportare l'applicazione di sanzioni. Il Codice civile, all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.
L'irrogazione della sanzione deve essere deliberata dall'assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. È importante sottolineare che la possibilità di irrogare una sanzione sulla base di una delibera assembleare sussiste solo se vi è un'esplicita previsione nel regolamento condominiale.
In assenza di tale previsione, né l'amministratore né l'assemblea avrebbero la facoltà di imporre sanzioni. La somma derivante dalle sanzioni viene devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la rimozione forzata dei veicoli parcheggiati abusivamente negli spazi comuni. Capita spesso che motoveicoli vengano lasciati in spazi non abilitati alla sosta, ostacolando il passaggio o impedendo ad altri mezzi di parcheggiare correttamente.
In tali situazioni, è importante sapere che l'assemblea condominiale non può deliberare di rimuovere il mezzo di trasporto con l'intervento del carro attrezzi, ponendo le spese a carico del proprietario. Secondo la giurisprudenza, non è consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, in quanto ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento che non concedono al privato il diritto di autotutela, se non in casi eccezionali.
La procedura corretta prevede che l'amministratore inviti il proprietario del veicolo a rimuoverlo spontaneamente, applichi le eventuali sanzioni previste dal regolamento e, solo in caso di mancata collaborazione, si rivolga al magistrato chiedendo un ordine di rimozione del mezzo e di tutela del possesso ai sensi dell'articolo 1168 del Codice civile, previa autorizzazione assembleare.
L'assemblea condominiale ha un ruolo fondamentale nella gestione e regolamentazione degli spazi comuni, inclusi quelli utilizzati per il parcheggio. Può deliberare a maggioranza l'uso a parcheggio di spazi comuni, stabilendo modalità che rendano più ordinato e razionale il godimento paritario delle aree condivise.
Nel caso in cui sia impraticabile un godimento simultaneo in favore di tutti i comproprietari, l'assemblea può prevedere un godimento turnario del bene. Tali delibere assembleari assumono un valore organizzativo delle modalità d'uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38468 del 2021, ha stabilito che l'assemblea non può:
La Suprema Corte, con sentenza n. 7385 del 14 marzo 2023, ha confermato che le decisioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio non alterano la destinazione della cosa comune, ma rendono l'uso paritario più razionale a seconda delle circostanze concrete.
Per evitare conflitti e garantire una convivenza serena all'interno del condominio, è consigliabile adottare alcune buone pratiche relative al parcheggio di moto e motorini:
Queste semplici accortezze possono contribuire significativamente a prevenire dispute e a creare un ambiente condominiale più armonioso