No. In realtà non sono previste leggi ufficiali nel Codice Civile sulle regole da seguire per i parcheggi in condomini, per cui spetta pertanto ad ogni singolo condominio stabilire le proprie regole deliberate dalla propria assemblea dei condomini.
Il Codice Civile non prevede norme per regole e assegnazione del posto auto in condominio e ciò significa che spetta ad ogni condominio stabilire le regole e disposizioni da seguire per il comportamento dei proprietari sugli spazi condominiali, quelli cioè di tutti. Vediamo quali sono le regole che vengono solitamente previste per i parcheggi in condominio.
Tutti i condomini devono avere la possibilità di parcheggiare almeno nello spazio comune e anche se il cortile è troppo piccolo per permettere a tutti i condomini di parcheggiare la propria auto e i parcheggi condominiali risultano insufficienti, l’assemblea deve stabilire dei turni di parcheggio che possono essere settimanali, mensili o anche giornalieri.
E’ bene precisare che esistono misure e distanze che devono essere rispettate per i parcheggi condominiali. Secondo quanto stabilito, infatti, le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia. E l’occupazione dello spazio comune di manovra può comportare il risarcimento del danno a favore del condominio che non ha possibilità di movimento nello spazio previsto.
Gli ospiti solitamente devono parcheggiare le auto fuori dal parcheggio condominiale, a meno che non vi siano particolari eccezioni. La gestione dei posti auto condominiali dipende in realtà da diversi criteri che sono regolamento condominiale, atto di acquisto e delibere assembleari, che possono prevedere che alcuni spazi del parcheggio siano destinati agli ospiti.
L’assemblea condominiale, infatti, può decidere o meno di vietare ai non residenti o agli ospiti dei condomini di parcheggiare nel cortile comune e serve in ogni caso un favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000.
Il rifacimento delle strisce di parcheggio di condominio dipende da quanto decide la stessa assemblea condominiale. Per il rifacimento delle strisce dei parcheggi possono votare i condomini che usano lo stesso parcheggio e per l'approvazione della delibera in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice, cioè la maggioranza dei condomini presenti rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile.
Nel caso in cui un parcheggio condominiale venga abusivamente o illegalmente occupato, stando a quanto stabilito dalla Cassazione, bisogna richiedere l’intervento dell’amministratore che chiede prima al soggetto di rimuovere l’auto o qualunque altro mezzo abbia illegalmente parcheggiato, può poi applicare una multa da 200 a 800 euro, in caso di condotta reiterata, e si può chiedere, infine, la rimozione forzata al giudice se l’intervento dell’amministratore non risolve la situazione, o avviare anche un provvedimento cautelare (art.1168 c.c.).
Ogni condominio può definire e delineare al proprio interno parcheggi riservati a condomini disabili ma in questo caso specifico è necessario che i beneficiari dei posti riservati dimostrino la loro condizione di disabilità motoria con apposito contrassegno esposto sul parabrezza.
E’ bene precisare che solo nel caso in cui i posti auto si trovano nelle parti comuni dello spazio condominiale si può applicare la normativa che prevede un trattamento di favore per le persone con difficoltà motorie, mentre se il posto auto è di proprietà esclusiva del singolo condomino, la questione non si pone, perché si tratta di un posto proprio ed esclusivo.
Per quanto riguarda la sosta di biciclette in spazi comuni del condominio, di norma non si può vietare la sosta delle biciclette nei cortili e negli spazi comuni a chi abita e lavora presso l'edificio collegato, anche se questa regola generale può cambiare e dipendere dalle delibere di ogni condominio.