Il personale ATA con contratto 2025 ha la possibilità di richiedere il passaggio a un impiego part-time in presenza di determinate condizioni e necessità. Questa opzione rappresenta un'importante opportunità di flessibilità lavorativa, regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalle normative vigenti nel settore scolastico.
Il CCNL 2025 prevede diverse tipologie di part-time per il personale ATA, ciascuna con caratteristiche specifiche:
Per il solo personale ATA, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale considerato (settimana, mese o anno).
Secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time i lavoratori con contratto ATA 2025 di tutte le scuole di ogni ordine e grado. È importante sottolineare che questa possibilità non è estesa ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che sono esclusi da tale opportunità.
Può inoltre presentare domanda di part-time anche il personale ATA prossimo al pensionamento dal primo settembre. Questo permette una transizione graduale verso il ritiro dal lavoro, consentendo una riduzione dell'impegno lavorativo nell'ultimo periodo di servizio.
Per richiedere il passaggio al part-time, il personale ATA deve presentare apposita domanda entro il 15 marzo 2025. Le istanze vanno redatte sui moduli predisposti dagli Uffici Scolastici Territoriali e indirizzate al Dirigente scolastico, che provvederà alla successiva trasmissione gerarchica via PEC.
Le segreterie scolastiche dovranno trasmettere le istanze entro il 31 marzo 2025 agli indirizzi di posta elettronica dedicati, indicando in oggetto: "PART TIME NUOVA ISTANZA" o "RIENTRO" o "MODIFICA", a seconda del tipo di richiesta.
È importante ricordare che il personale già in part-time dall'1.9.2024 non deve presentare una nuova domanda, in quanto il contratto ha una durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende automaticamente confermato per il biennio successivo.
Il contratto di part-time per il personale ATA ha una durata minima biennale. Durante questo periodo, il lavoratore non può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, salvo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione organica complessiva.
Un eventuale rientro anticipato a tempo pieno può essere acquisito solo in presenza di motivate esigenze e in relazione alla situazione complessiva degli organici. Entro il 15 marzo è anche possibile chiedere una variazione dell'orario di part-time e/o della tipologia dell'orario di servizio.
La trasformazione del rapporto di lavoro, sia per le nuove richieste che per i rientri a tempo pieno, decorre dal 1° settembre 2025.
È fondamentale evidenziare che esiste un limite massimo al numero di lavoratori che possono usufruire del part-time. Secondo l'art. 39 del CCNL comparto scuola, il contingente autorizzabile alla fruizione del part-time non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale.
Alcuni Uffici Scolastici prevedono percentuali specifiche per le diverse tipologie di part-time. Ad esempio, possono destinare fino al 6% del limite massimo alle trasformazioni non temporanee, mentre la restante percentuale può essere ripartita in due terzi per le trasformazioni annuali e un terzo per quelle biennali.
La prestazione lavorativa a tempo parziale non dovrebbe essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno (quindi 18 ore su 36). Nella domanda va precisata la durata della prestazione settimanale richiesta.
I lavoratori con contratto ATA 2025 part-time percepiscono uno stipendio proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate, in relazione allo stipendio pieno percepito dai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.
Per calcolare lo stipendio di un lavoratore part-time bisogna considerare che gli importi variano in base ai livelli di inquadramento e alle fasce di anzianità. Ecco le tabelle retributive per le diverse figure professionali:
Per il calcolo dello stipendio part-time, si applica la proporzione tra le ore effettivamente lavorate e l'orario completo. Ad esempio, con un part-time di 18 ore su 36, lo stipendio sarà pari al 50% della retribuzione prevista per il tempo pieno.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È importante sottolineare che è possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale per ottenere un trattamento pensionistico più vantaggioso. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi sceglie il part-time negli ultimi anni di carriera prima del pensionamento.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è generalmente escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. Questa limitazione è importante da considerare per chi sta valutando la possibilità di richiedere un part-time, in quanto potrebbe comportare l'impossibilità di accedere a determinati incarichi o compensi accessori.
Tuttavia, il part-time può rappresentare un'opportunità per svolgere altre attività lavorative, considerando che la decisione di instaurare un rapporto a tempo parziale assume particolare importanza nei casi di svolgimento di altre attività lavorative, data l'esclusività cui è normalmente obbligato il dipendente pubblico.