Beneficiari della partita Iva forfettaria al 5% sono coloro che non ha esercitato nei 3 anni precedenti all'apertura della partita Iva un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. E che allo stesso tempo non esercitano un'attività che sia la prosecuzione di un'attività precedente svolta come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo.
Dal punto di vista fiscale, il regime forfettario è la soluzione più vantaggiosa per le partite Iva. Lo è perché si basa su una tassazione al 15% anziché scaglionata sulla base del reddito maturato.
Ma c'è anche una opzione ancora più vantaggiosa che abbatte la pressione fiscale al 5%. Anche in questo caso i destinatari sono le partite Iva e il regime di riferimento è quello forfettario. Approfondiamo meglio:
C'è un obiettivo di fondo che il legislatore intende perseguire fissando al 5% il livello di imposizione fiscale ed è consentire l'avvio di un'attività nel modo meno oneroso possibile. Naturalmente si parla di avvio e non di permanenza ed ecco quindi che emerge la prima importante condizione di base ovvero quella della permanenza nel regime forfettario al 5% anziché al 15% per i primi 5 anni.
Beneficiari di questa misura sono coloro che non ha esercitato nei 3 anni precedenti all'apertura della partita Iva un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. E che allo stesso tempo non esercitano un'attività che sia la prosecuzione di un'attività precedente svolta come lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. A meno che non si tratti di pratica obbligatoria per arti o professioni.
Ci sono però alcune condizioni di base che non devono essere mai perse di vista per rientrare nel regime delle partite Iva forfettarie al 5%. In prima battuta, la soglia di ricavi o compensi maturati nel corso dell'anno non deve essere maggiore di 65.000 euro. Dopodiché occorre rispettare il limite di 20.000 euro all'anno di spese per per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.
In questa cifra rientrano anche le somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari. Infine, i redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non devono essere maggiori di 30.000 euro, a meno che non ci siano di mezzo un licenziamento o le dimissioni.
Le partite Iva che applicano il regime forfettario al 5% sono soggetti agli obblighi di certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate purché ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, e di integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Allo stesso tempo sono chiamati a rispettare numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. In caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche se hanno volontariamente comunicato ai cedenti e prestatori il loro indirizzo telematico o hanno provveduto a registrare la Pec o il codice destinatario, abbinandoli alla loro partita Iva al 5% mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate.
Resta l'obbligo di conservazione del documento cartaceo. In ogni caso, tutti i contribuenti che non hanno applicato il regime forfettario al 5% pur avendone i requisiti e hanno applicato l’Iva con le modalità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono emettere una nota di variazione.
Le fatture emesse non prevedono l’addebito dell'Iva. Gli aderenti al regime sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi. Si tratta della registrazione delle fatture emesse, della registrazione dei corrispettivi, della registrazione degli acquisti, della tenuta e conservazione dei registri e documenti, tranne per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione, della dichiarazione annuale Iva.
I contribuenti che applicano il regime forfettario al 5% sono soggetti agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.