Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato e, come ha precisato una recente sentenza della Corte di Cassazione, spetta anche nei casi in cui si tratti di coniuge separato e coniuge separato con addebito e non solo se titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto, come prima stabilito, ma anche senza assegno.
La pensione di reversibilità è un trattamento erogato dall’Inps che spetta ai familiari superstiti del deceduto in virtù di determinate condizioni e in percentuali fissate dalla legge. I casi in cui viene erogata la pensione di reversibilità sono diversi e le ultime novità riguardano il diritto alla pensione di reversibilità per coniugi separati. Vediamo allora quando un coniuge separato può avere la pensione di reversibilità secondo una recente sentenza della Cassazione.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato e, come ha precisato una recente sentenza della Corte di Cassazione, spetta anche nei casi in cui si tratti di coniuge separato e coniuge separato con addebito e non solo se titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto, come prima stabilito, ma anche senza assegno alimentare.
Secondo quanto spiegato dalla Cassazione, non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato con o senza addebito per cui non è richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità l’obbligatoria condizione di non aver avuto addebito della separazione e ricevere l’assegno alimentare.
Presupposto per avere diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge separato, secondo la Cassazione, è unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto.
Dunque, per la Cassazione, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare.
Secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore, la pensione di reversibilità spetta esclusivamente a parenti del defunto come:
Ai familiari citati spettano specifiche percentuali dell’importo di pensione che il defunto percepiva a seconda del grado di parentela e che sono le seguenti: