La legge prevede che in caso di decesso di un assicurato, la pensione di reversibilità spetti, nella quota prevista, all’ex moglie, purchè non rispostata, e non alla convivente perché, secondo la Corte Costituzionale, pur presentando la convivenza caratteristiche di unione stabile non può essere equiparata al vincolo matrimoniale.
La pensione di reversibilità che viene erogata ai superstiti del defunto iscritto ad una gestione previdenziale spetta a specifici familiari e in misura differente. E’ la legge a chiarire chi sono i beneficiari della pensione di reversibilità in caso di scomparsa di un assicurato. Tuttavia, in alcuni casi sorgono dubbi che è bene chiarire. Per esempio, nel caso di nuova convivenza dopo il matrimonio, la pensione di reversibilità spetta alla ex moglie o alla convivente?
Stando a quanto previsto dalla legge, in generale, la pensione di reversibilità nel caso di decesso di un assicurato spetta a:
Se, dunque, la pensione di reversibilità spetta anche all’ex moglie dopo il divorzio che percepiva l'assegno di mantenimento e che non si è risposata, viene erogata anche alla convivente subentrata dopo il divorzio?
Stando a quanto previsto dalla legge, la pensione di reversibilità spetta per una quota all’coniuge, anche divorziato ma a condizione che:
prima del decesso dell’assicurato percepisse l’assegno di mantenimento;
non sia convolato a nuove nozze.
Se si soddisfano questi requisiti la ex moglie ha diritto a percepire la sua quota di pensione di reversibilità. In caso contrario, non ha diritto a nulla. La pensione di reversibilità non spetta, infatti, alla ex moglie che non riceve l’assegno divorzile.
Se il deceduto oltre alla ex moglie abbia anche una convivente al momento della scomparsa, secondo la legge, quest’ultima non ha diritto a percepire la pensione di reversibilità. La legge non prevede, infatti, il diritto a percepire la pensione di reversibilità in caso di decesso del convivente di fatto, perché, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, anche se la convivenza di fatto o il contratto di convivenza dimostrano la stabilità dell’unione, non possono essere paragonati al vincolo matrimoniale.