L’Enpals è stato soppresso nel 2011, trasferendo all’Inps le sue funzioni. La riforma pensionistica della Fornero ha modificato le norme per il pensionamento dei lavoratori cosiddetti ex Enpals che dal 2012, ricadono sotto il sistema di calcolo contributivo.
L’Enpals aveva il compito di ricevere e gestire i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo che svolgevano attività subordinata, para-subordinata o autonoma. Dal 2012 suddetto Ente è confluito nell’Inps. Vediamo quale è l'iter da eseguire per l'iscrizione, come funzionano i contributi e quale è l'agibilità.
L’obbligo di iscrizione per la pensione elargita dall’ex Enpals deve essere assolto dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, sia esso il datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, ovvero un committente che scritturi o ingaggi un lavoratore autonomo, prescindendosi, pertanto, dalla natura del rapporto di lavoro instauratosi.
Il fondo pensione ex Enpals è finanziato con un prelievo contributivo calibrato sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Contrariamente a quanto avviene per l’Inps, la retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi Enpals, non corrisponde alla retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.
Le imprese che intendono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo devono munirsi del certificato di agibilità che si distingue in varie tipologie: a titolo oneroso, a titolo gratuito e in esenzione contributiva. Alle imprese di nuova costituzione all’atto del rilascio della prima agibilità viene richiesto il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa, l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.
La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Le variazioni dei dati del certificato di agibilità devono essere comunicate entro cinque giorni. Solo a causa di forza maggiore documentabile, le variazioni possono essere comunicate dopo cinque giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Il certificato di agibilità a titolo oneroso autorizza le imprese interessate a far agire nei locali di proprietà i lavoratori dello spettacolo. Il certificato di agibilità è rilasciato in seguito all’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia come la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi. Il certificato di agibilità a titolo gratuito in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà.
Per il rilascio del certificato, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato. Il certificato di agibilità in esenzione contributiva attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri. Il possesso del certificato di agibilità è, pertanto, necessario anche per le imprese che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.