Un aspetto della legge 104 da considerare riguarda la distanza massima consentita tra il caregiver e la persona assistita, che può influenzare l'accesso ai permessi e ai benefici previsti dalla normativa.
La normativa relativa alla Legge 104/1992 non stabilisce una distanza massima entro cui il caregiver deve risiedere rispetto alla persona che assiste per poter usufruire dei benefici previsti. Tuttavia, esistono disposizioni specifiche per i casi in cui la distanza superi i 150 chilometri.
In particolare, il D.lgs. 119/2011 ha introdotto il comma 3-bis all'art. 33 della Legge 104/1992, prevedendo che: "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".
Questo significa che non è vietato prestare assistenza a un familiare disabile che vive a una distanza superiore ai 150 km, ma è necessario dimostrare l'effettivo spostamento per raggiungerlo nei giorni di permesso retribuito.
In caso di distanza superiore ai 150 chilometri tra la residenza del lavoratore e quella della persona assistita, è obbligatorio fornire documentazione che attesti l'effettivo raggiungimento del luogo di residenza del familiare disabile. Tra i documenti validi rientrano:
La validità di tale documentazione verrà valutata dall'amministrazione o dal datore di lavoro. L'assenza di documentazione adeguata può comportare la non giustificazione dell'assenza a titolo di permesso ex Legge 104.
Un'importante soluzione per chi assiste un familiare disabile residente in un comune diverso è la possibilità di richiedere la dimora temporanea. Questa opzione permette di ottenere i permessi della Legge 104 anche quando non si convive con la persona da assistere.
La dimora temporanea consiste nella permanenza in un luogo diverso dalla propria residenza abituale per un determinato periodo. Per ottenerla, è necessario:
È importante sottolineare che la dimora temporanea ha una validità massima di 12 mesi. Di conseguenza, anche il congedo straordinario ottenuto tramite questa procedura avrà una durata limitata a un anno, invece dei due anni previsti normalmente dalla Legge 104.
A differenza dei permessi mensili (3 giorni), per i quali non è richiesta la convivenza, il congedo straordinario biennale retribuito previsto dalla Legge 104 richiede la convivenza con il familiare disabile, o quantomeno la dimora temporanea.
Se si usufruisce del congedo straordinario tramite dimora temporanea e si desidera prolungare l'assistenza oltre i 12 mesi, sarà necessario trasferire definitivamente la propria residenza presso l'abitazione della persona disabile, soddisfacendo così il requisito della convivenza richiesto dalla legge.
Per chi vive nello stesso comune, palazzo e numero civico del disabile, ma in appartamenti diversi, non è necessario richiedere la dimora temporanea, poiché la vicinanza è considerata sufficiente per garantire l'assistenza necessaria.
La normativa prevede un'importante eccezione per i genitori che assistono figli con disabilità grave. In questo caso, non è necessario risiedere nello stesso comune né dimostrare la convivenza per ottenere il congedo straordinario.
Questa agevolazione riconosce il particolare rapporto genitore-figlio e la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla distanza geografica.
Per chi si trova a dover assistere un familiare disabile che vive a distanza, ecco alcuni suggerimenti utili:
Ricordate che l'assistenza non si limita alla sola presenza fisica: anche attività come la gestione di pratiche amministrative, l'organizzazione di servizi o l'acquisto di beni necessari rientrano nel concetto di assistenza riconosciuto dalla giurisprudenza.
La Legge 104 non stabilisce una distanza massima entro cui il caregiver deve risiedere rispetto alla persona assistita, ma prevede norme specifiche per distanze superiori ai 150 km. La recente giurisprudenza ha chiarito che l'assistenza va intesa in senso ampio, non limitandola alla sola presenza fisica presso l'abitazione del disabile.
Le opzioni a disposizione di chi assiste un familiare a distanza includono la dimora temporanea (per periodi fino a 12 mesi), la condivisione dei permessi con altri familiari e, in casi specifici come quello dei genitori di figli disabili, l'esenzione dal requisito della convivenza.
L'importante è utilizzare i permessi in modo conforme alla loro finalità assistenziale, evitando abusi che potrebbero comportare gravi conseguenze sul piano lavorativo e legale.