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Per quali beni mobili e immobili vale l'usucapione secondo leggi 2025

Beni mobili e beni immobili: l’usucapione vale per ogni tipologia di bene ma scatta in tempi differenti. Cosa prevedono le norme in vigore

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
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L'usucapione è uno strumento giuridico di acquisizione della proprietà o di altri diritti reali attraverso il possesso prolungato e continuativo di un bene, sia mobile che immobile. La disciplina normativa garantisce che, trascorso un congruo periodo di utilizzo effettivo e in assenza di rivendicazioni da parte del proprietario, sia riconosciuto il diritto al possessore. Tale istituto, regolato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile, si fonda sui principi di certezza dei rapporti giuridici e favorisce la stabilità della circolazione dei beni. Di seguito viene analizzato in dettaglio per quali beni mobili e immobili trova applicazione, quali sono le eccezioni, i requisiti richiesti, le tipologie di usucapione previste e le ultime rilevanti novità giuridiche.

Usucapione: definizione, fondamento normativo e beni esclusi

L'istituto dell'usucapione trova la sua ratio nella necessità di garantire la certezza e stabilità dei rapporti di proprietà, premiando l'utilizzatore effettivo di un bene a fronte dell'inerzia del titolare. Secondo il Codice Civile, possono essere oggetto di usucapione:

  • Beni immobili: edifici, terreni, fabbricati commerciali, abitazioni, fondi rustici e relative pertinenze;
  • Beni mobili: oggetti d'arte, gioielli, quadri, strumenti tecnologici, autoveicoli, navi e aerei (beni mobili registrati), nonché le universalità di mobili;
  • Diritti reali di godimento: usufrutto, servitù, enfiteusi, uso, abitazione.

Non sono invece suscettibili di usucapione:

  • Beni demaniali (art. 822 c.c.), come spiagge, corsi d’acqua pubblici, strade statali;
  • Beni appartenenti a Comuni, Province o Regioni se soggetti al regime demaniale e beni indisponibili;
  • Edifici pubblici destinati al culto o funzioni pubbliche.

Il divieto per tali categorie trova fondamento nell’interesse pubblico e nella speciale tutela riconosciuta a questa tipologia di beni. La giurisprudenza conferma ripetutamente l’assoluta imprescrittibilità dei beni demaniali.

Condizioni e requisiti necessari per maturare l’usucapione

L’usucapione presuppone:

  • Possesso qualificato: il soggetto deve esercitare sul bene poteri tipici del proprietario o titolare del diritto reale (cd. animus possidendi);
  • Continuità: l’attività di possesso deve essere esercitata senza significative interruzioni a causa di eventi naturali o atti di terzi (es. contenziosi giudiziari o perdita prolungata del possesso);
  • Pubblicità: il possesso non deve essere stato acquisito o mantenuto in modo clandestino (cioè nascosto a terzi) né con violenza (art. 1163 c.c.);
  • Pace sociale: occorre che il legittimo titolare non abbia agito in modo attivo per il recupero del bene;
  • Non tolleranza: il possesso deve avvenire non per mera concessione o tolleranza del proprietario.

La distinzione tra possesso e detenzione è dirimente: solo chi si comporta costantemente come effettivo titolare può maturare i requisiti.

Usucapione di beni immobili e universalità di mobili

I beni immobili (ad esempio, case, terreni agricoli, edifici industriali) sono storicamente il principale oggetto di usucapione. Il principio base, delineato dall'articolo 1158 c.c., è che la proprietà sugli immobili e su universalità di mobili si acquisisce con il possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto per un periodo prestabilito dalla legge.

  • L’usucapione ordinario di beni immobili si realizza decorso il termine previsto di possesso senza rivalità o azioni interruttive da parte del legittimo proprietario;
  • L’usucapione, una volta intervenuta, produce effetti retroattivi: chi possiede il bene maturandone i requisiti, viene considerato titolare sin dall’origine del possesso utile (Corte di Cassazione almeno dal 1973, consolidata).

La giurisprudenza sottolinea l'importanza dell'animus possidendi, che consiste nella volontà concreta di possedere come proprietario o titolare di diritto reale e non come semplice detentore.

Usucapione di beni mobili: regole, tipologie e “possessione vale titolo”

I beni mobili possono essere oggetto di usucapione alle condizioni previste dai rilievi del Codice Civile art. 1161 e seguenti. Si tratta di oggetti non fissati stabilmente al suolo e facilmente trasportabili (es. libri, quadri, strumenti musicali, apparecchiature tecnologiche). Il possesso deve essere esercitato secondo le medesime regole di continuità, pubblicità e assenza di violenza.

Particolare attenzione merita la disciplina dei beni mobili registrati (autoveicoli iscritti al PRA, navi, aerei): per tali beni la normativa introduce ulteriori formalità e condizioni (trascrizione, titolo idoneo al trasferimento), oltre alla semplice detenzione materiale.

  • Per i beni mobili non registrati, chi acquista da non proprietario può divenirne titolare anche automaticamente in presenza di buona fede e titolo idoneo (c.d. regola del “possesso vale titolo”, art. 1153 c.c.), senza aspettare il termine previsto; diversamente, opererà l’usucapione qualora tali condizioni non si realizzino.

La distinzione tra detenzione e possesso ai fini dell'usucapione è essenziale: chi ha la semplice detenzione materiale (es. affitto o comodato) non può usucapire il bene se non interviene una “interversione del possesso”.

Usucapione abbreviata e casi speciali

Il Codice Civile riconosce forme di usucapione abbreviata e speciale in presenza di determinati requisiti:

  • Usucapione abbreviata su immobili e universalità di mobili (art. 1159, 1159-bis c.c.): ricorre quando il possesso è supportato da un titolo astrattamente idoneo (ad es. contratto di vendita non valido perché il venditore non era il vero proprietario), in presenza di buona fede e avendo trascritto il titolo. In questi casi, il termine per usucapire si riduce considerevolmente rispetto a quello dell’usucapione ordinaria. Tale disciplina si applica, ad esempio, ai fondi rustici in comuni definiti montani dalla legge, ai quali si riconoscono ulteriori agevolazioni procedurali.
  • Usucapione abbreviata su beni mobili registrati (es. auto, barche): richiede il trasferimento mediante titolo idoneo, la trascrizione del titolo nei pubblici registri e la buona fede dell’acquirente. Il termine di possesso necessario si riduce sensibilmente.

Nelle ipotesi di mancanza di buona fede o di titolo astrattamente idoneo, si applicano i termini ordinari.

Prova dell’usucapione e procedura di accertamento

L’accertamento della maturazione dell’usucapione, pur avvenendo di diritto con la sola presenza dei requisiti, richiede spesso un riconoscimento formale per garantire la certezza giuridica nei rapporti con terzi, soprattutto per i beni immobili. Ciò avviene principalmente in questi modi:

  1. Sentenza del Tribunale: il possessore, o chi agisce per suo conto, può chiedere al Giudice di accertare l'intervenuta usucapione. In giudizio la prova è libera: sono ammesse testimonianze, documentazione scritta (contratti, ricevute), fotografie, oltre a certificazioni tecniche.
  2. Mediazione civile obbligatoria: in materie di diritti reali la mediazione è spesso passaggio preliminare indispensabile, ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.
  3. Accordo tra le parti: in caso di assenza di controversia, può essere sottoscritto un atto ricognitivo di usucapione, eventualmente con l’ausilio notarile.

La sentenza (o l'accordo) viene poi trascritta nei pubblici registri (art. 2651 c.c.), divenendo così opponibile a terzi acquirenti e tutelando la circolazione del bene.

Elemento essenziale per maturare l'usucapione è possedere non come ospite o in forza di un diritto personale (locatario, comodatario), ma con l’effettiva intenzione di esercitare i poteri del proprietario. Ne consegue che la detenzione, salvo mutamento in possesso (interversione), non produce effetti ai fini dell’usucapione.

Per esempio, il locatario o il custode non potranno mai usucapire salvo che dimostrino l’intervenuta opposizione al legittimo titolare e comportamento incompatibile con i diritti di quest’ultimo.

La giurisprudenza ammette come prova dell’interversione del possesso situazioni di fatto inequivocabili e comportamenti che palesino la volontà di possedere “uti dominus”.

Tabella riassuntiva, categorie di beni e requisiti per l’usucapione

Tipologia bene Condizione necessaria Eccezioni
Beni immobili Possesso continuato, pacifico, non interrotto, pubblicità Beni demaniali/indisponibili esclusi
Beni mobili (non registrati) Possesso pubblico, pacifico, animus possidendi, oppure "possesso vale titolo" con buona fede e titolo idoneo Beni extra commercium
Beni mobili registrati Trascrizione titolo, buona fede, possesso pubblico, pacifico Beni demaniali

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