L'usucapione è uno strumento giuridico di acquisizione della proprietà o di altri diritti reali attraverso il possesso prolungato e continuativo di un bene, sia mobile che immobile. La disciplina normativa garantisce che, trascorso un congruo periodo di utilizzo effettivo e in assenza di rivendicazioni da parte del proprietario, sia riconosciuto il diritto al possessore. Tale istituto, regolato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile, si fonda sui principi di certezza dei rapporti giuridici e favorisce la stabilità della circolazione dei beni. Di seguito viene analizzato in dettaglio per quali beni mobili e immobili trova applicazione, quali sono le eccezioni, i requisiti richiesti, le tipologie di usucapione previste e le ultime rilevanti novità giuridiche.
L'istituto dell'usucapione trova la sua ratio nella necessità di garantire la certezza e stabilità dei rapporti di proprietà, premiando l'utilizzatore effettivo di un bene a fronte dell'inerzia del titolare. Secondo il Codice Civile, possono essere oggetto di usucapione:
Non sono invece suscettibili di usucapione:
Il divieto per tali categorie trova fondamento nell’interesse pubblico e nella speciale tutela riconosciuta a questa tipologia di beni. La giurisprudenza conferma ripetutamente l’assoluta imprescrittibilità dei beni demaniali.
L’usucapione presuppone:
La distinzione tra possesso e detenzione è dirimente: solo chi si comporta costantemente come effettivo titolare può maturare i requisiti.
I beni immobili (ad esempio, case, terreni agricoli, edifici industriali) sono storicamente il principale oggetto di usucapione. Il principio base, delineato dall'articolo 1158 c.c., è che la proprietà sugli immobili e su universalità di mobili si acquisisce con il possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto per un periodo prestabilito dalla legge.
La giurisprudenza sottolinea l'importanza dell'animus possidendi, che consiste nella volontà concreta di possedere come proprietario o titolare di diritto reale e non come semplice detentore.
I beni mobili possono essere oggetto di usucapione alle condizioni previste dai rilievi del Codice Civile art. 1161 e seguenti. Si tratta di oggetti non fissati stabilmente al suolo e facilmente trasportabili (es. libri, quadri, strumenti musicali, apparecchiature tecnologiche). Il possesso deve essere esercitato secondo le medesime regole di continuità, pubblicità e assenza di violenza.
Particolare attenzione merita la disciplina dei beni mobili registrati (autoveicoli iscritti al PRA, navi, aerei): per tali beni la normativa introduce ulteriori formalità e condizioni (trascrizione, titolo idoneo al trasferimento), oltre alla semplice detenzione materiale.
La distinzione tra detenzione e possesso ai fini dell'usucapione è essenziale: chi ha la semplice detenzione materiale (es. affitto o comodato) non può usucapire il bene se non interviene una “interversione del possesso”.
Il Codice Civile riconosce forme di usucapione abbreviata e speciale in presenza di determinati requisiti:
Nelle ipotesi di mancanza di buona fede o di titolo astrattamente idoneo, si applicano i termini ordinari.
L’accertamento della maturazione dell’usucapione, pur avvenendo di diritto con la sola presenza dei requisiti, richiede spesso un riconoscimento formale per garantire la certezza giuridica nei rapporti con terzi, soprattutto per i beni immobili. Ciò avviene principalmente in questi modi:
La sentenza (o l'accordo) viene poi trascritta nei pubblici registri (art. 2651 c.c.), divenendo così opponibile a terzi acquirenti e tutelando la circolazione del bene.
Elemento essenziale per maturare l'usucapione è possedere non come ospite o in forza di un diritto personale (locatario, comodatario), ma con l’effettiva intenzione di esercitare i poteri del proprietario. Ne consegue che la detenzione, salvo mutamento in possesso (interversione), non produce effetti ai fini dell’usucapione.
Per esempio, il locatario o il custode non potranno mai usucapire salvo che dimostrino l’intervenuta opposizione al legittimo titolare e comportamento incompatibile con i diritti di quest’ultimo.
La giurisprudenza ammette come prova dell’interversione del possesso situazioni di fatto inequivocabili e comportamenti che palesino la volontà di possedere “uti dominus”.
Tipologia bene | Condizione necessaria | Eccezioni |
Beni immobili | Possesso continuato, pacifico, non interrotto, pubblicità | Beni demaniali/indisponibili esclusi |
Beni mobili (non registrati) | Possesso pubblico, pacifico, animus possidendi, oppure "possesso vale titolo" con buona fede e titolo idoneo | Beni extra commercium |
Beni mobili registrati | Trascrizione titolo, buona fede, possesso pubblico, pacifico | Beni demaniali |