A fare scattare il provvedimento di sospensione di un dipendente statale all'esercizio della propria attività è l'avvio di un procedimento penale. Si tratta quindi una misura cautelare in attesa della conclusione della vicenda.
Il dipendente statale è chiamato al rispetto di un codice di comportamento molto rigoroso in funzione del ruolo di rappresentante dello Stato che ricopre. Al pari di quanto avviene con i dipendenti privati, sono soggetti a sanzioni disciplinari sulla base della irregolarità commessa.
La più lieve è il rimprovero verbale, applicata nel caso in cui occorre mettere in riga il lavoratore, ma senza lasciare tracce documentali. La più grave è il licenziamento, in quanto anche questo tabù è venuto a cadere e il dipendente pubblico può essere allontanato dall'esercizio della propria attività.
Un caso a parte è quello della sospensione del dipendente pubblico in quanto si tratta del "congelamento" delle funzioni del lavoratore. Vediamo quindi cosa prevede la normativa vigente:
A fare scattare il provvedimento di sospensione di un dipendente statale all'esercizio della propria attività è l'avvio di un procedimento penale. Si tratta quindi una misura cautelare in attesa della conclusione della vicenda. Non si tratta di un passaggio automatico poiché spetta all'amministrazione valutare caso per caso se è indispensabile l'applicazione della sospensione temporanea.
Pensiamo ad esempio al caso in cui la continuazione dell'attività del dipendente statale sia considerata poco opportuna se non causa di danni per l'immagine dell'ente. Ma anche se, alla luce delle accuse mosse contro il lavoratore nell'ambito del procedimento penale, il luogo di lavoro e il tipo di mansioni siano un'occasione per reiterare il comportamento contestato.
Se la normativa vigente, come vedremo con maggiore attenzione nel paragrafo successivo, assegna genericamente all'amministrazione il potere di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente statale, per la Corte di Cassazione, la scelta è sempre facoltativa.
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, gli Ermellini hanno indicato l'iter da seguire che ruota attorno al completamento dell'istruttoria relativa al procedimento disciplinare. Solo dopo aver concluso tutti gli accertamenti del caso, l'amministrazione deve valutare l'opportunità di applicare la misura della sospensione cautelare del dipendente.
Secondo il Ccnl di categoria, il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Le norme generali in materia che precedono lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro, stabiliscono invece che il procedimento disciplinare, che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato se l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.