Le circostanze in cui il giudice tutelare può cambiare l'amministratore di sostengo sono due. In prima battuta se vengono meno le ragioni per le quali era stato nominato. Quindi se l'amministratore di sostegno in carica non agisce nel rispetto dei suoi doveri ovvero non persegue l'interesse del beneficiario.
La figura dell'amministratore di sostegno è centrale in tutte quelle famiglie in cui c'è la necessità di tutelare le persone che, per via di menomazioni o infermità, non sono in grado di badare ai propri interessi, in via temporanea o permanente, in parte o in maniera totale.
Caratteristica di fondo che lo differenzia da altri istituti ammessi nell'ordinamento italiano è la conservazione della capacità di agire della persona assistita, prevedendo una forma di supporto solo per le funzioni che la persona non può compiere in autonomia. In qualche modo non si sostituisce alla persona bisognosa di assistenza nell'assumere decisione, anche importanti, ma si affianca.
A nominare l'amministratore di sostegno è il giudice tutelare che deve specificare quali sono gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Approfondiamo in questo articolo:
L'amministratore di sostegno deve agire sempre con riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. La scelta di questa figura non avviene per fronteggiare incapacità derivanti da situazioni di grave disagio sociale e familiare.
Allo stesso tempo la nomina di un amministratore di sostegno non è infatti necessaria se il soggetto debole non deve compiere alcun atto giuridico oppure se è affiancato da una o più persone dotate dei poteri necessari per agire nel suo interesse e nell'ambito delle necessità attuali. Ma anche se il soggetto ha problemi di salute mentale e necessità di cura.
Stessa cosa se è un anziano o un disabile con nucleo familiare idoneo e protettivo. Infine se i problemi connessi al beneficiario attengono ad ambiti più assistenziali per i quali possono essere attivati i servizi socio-sanitari territoriali.
Un caso a parte è quello del cambio dell'amministratore di sostegno. Le circostanze in cui il giudice tutelare può agire in questa direzione sono due. In prima battuta se vengono meno le ragioni per le quali era stato nominato.
Quindi se l'amministratore di sostegno in carica non agisce nel rispetto dei suoi doveri ovvero non persegue l'interesse del beneficiario. Non è semplice dimostrare la sussistenza della seconda condizione ed è indispensabile fornire al giudice tutti gli elementi utile ovvero prove concrete e documentali.
Hanno la facoltà di proporre ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno sia il soggetto beneficiario, anche se minore, e sia il coniuge. Lo stesso viene riconosciuto alla persona stabilmente convivente, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore o al curatore.
E poi ai responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali impegnati nella cura e nell'assistenza della persona e al pubblico ministero. Il ricorso deve essere accompagnato da alcuni documenti. Si tratta innanzitutto dell'estratto per copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
Poi del certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune. Quindi della copia di documento di identità di ricorrente, beneficiario e amministratore di sostegno proposto. Dopodiché il certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto e, se possibile, dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità.
Non devono poi mancare il certificato medico specifico nei casi di assoluta intrasportabilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza e la documentazione relativa alla situazione patrimoniale, come estratti conto, titoli, visure, stipendi. Infine, spazio ai carichi pendenti e certificato penale della persona indicata come amministratore di sostegno.