Al lavoratore assunto a lavoro e che sta svolgendo il periodo di prova prima della conferma dell’assunzione spetta la cassa integrazione esattamente come ad un dipendente già assunto a tempo indeterminato e, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione non viene calcolato ai fini del periodo prova.
Il periodo di prova è quel periodo di tempo a lavoro che va al momento dell’assunzione del dipendente alla conferma, o meno, della sua assunzione a tempo indeterminato o determinato, che consente a datore di lavoro di osservare il lavoratore nello svolgimento di ruolo e mansioni assegnate per capire se sia in grado o meno di svolgerle adeguatamente, e al lavoratore di capire se effettivamente quell’impiego sia adatto alle sue competenze e capacità ma anche ambizioni e aspirazioni.
Il periodo di prova prima dell’assunzione a tempo indeterminato è obbligatorio e prevede determinati limiti di tempo che sono di sei mesi per i lavoratori in generale e di tre mesi per gli impiegati che non hanno una funzione direttiva. Ma per chi svolge il periodo di prova sussiste o no la cassa integrazione?
Al lavoratore assunto a lavoro e che sta svolgendo il periodo di prova prima della conferma dell’assunzione spetta la cassa integrazione esattamente come ad un dipendente già assunto a tempo indeterminato e, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione non viene calcolato ai fini del periodo prova considerando che la prestazione lavorativa viene interrotta e anche la retribuzione subisce modifiche.
E’, infatti, previsto che il datore di lavoro applichi a tutti i dipendenti gli stessi criteri e condizioni per quanto la procedura di Cassa integrazione, altrimenti risulterebbe sanzionabile per comportamento discriminatorio.
Secondo la Corte Costituzionale, che si è pronunciata sui periodi di prova, infatti, l’assunzione di un lavoratore in prova rappresenta di fatto un contratto di lavoro equiparabile a tutti gli effetti a quelli di un contratto definitivo.
Inoltre, stando a quanto precisato dall'Inps, la cassa integrazione spetta anche ai lavoratori assunti e licenziati per mancato superamento del periodo di prova.
Assodato, dunque, che la cassa integrazione c'è anche per il lavoratore durante e anche dopo il periodo di prova, anche in tal caso la cassa integrazione può essere ordinaria e straordinaria. La Cassa Integrazione ordinaria viene richiesta dal datore di lavoro quando riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è dovuta ad eventi improvvisi e temporanei indipendenti dalla volontà di datore di lavoro e lavoratori, come eventi naturali, o incendio, o altre cause gravi che non permettono di proseguire regolarmente il lavoro.
La cassa integrazione ordinaria ha durata massima di 52 settimane e prevede una retribuzione dell’80% della normale retribuzione percepita dal lavoratore per il normale orario di lavoro.
La Cassa Integrazione straordinaria viene, invece, richiesta quando sopraggiungono situazioni impreviste, come una crisi economica, fallimento (per una durata massima di un anno prorogabile solo di un altro anno), o quando l’azienda avvia procedimenti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per una durata massima di due anni, prorogabili per due volte. Anche nel caso della cassa integrazione straordinaria, il lavoratore percepisce un indennizzo dell’80% della retribuzione per le ore che invece avrebbe dovuto prestare.