Il periodo di prova in un contratto di lavoro a tempo indeterminato è un intervallo temporale che precede l'effettiva assunzione a pieno titolo ed è regolamentato dall'articolo 2096 del Codice Civile. Non è obbligatorio ma consente sia il datore di lavoro sia il lavoratore la possibilità di valutare reciprocamente la loro idoneità nella relazione di lavoro. Durante questo lasso di tempo, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza preavviso né indennità.
Il periodo di prova nei contratti a tempo indeterminato può variare in base al contratto collettivo applicato, al ruolo ricoperto e alla qualifica. Non esiste una durata minima predeterminata ma generalmente, va da un minino di 3 mesi e un massimo di 6.
Il periodo di prova è retribuito, inoltre il lavoratore matura tutte le spettanze, quali ratei di tredicesima, ferie, permessi ecc.
Importante sottolineare che durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza necessità di preavviso o indennità, fatto salvo per accordi contrattuali più specifici che possono imporre diversi termini.
È vietato stabilire ulteriori periodi di prova tra le stesse parti e con le stesse mansioni dopo che il datore di lavoro ha già valutato le competenze professionali del dipendente, salvo casi eccezionali caratterizzati da nuove circostanze.
Se un contratto a tempo determinato viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato, non è possibile, per legge, stabilire un nuovo periodo di prova.
Se nessuna delle parti decide di terminare il contratto durante il periodo di prova, questo si considera superato automaticamente e il rapporto di lavoro continua come definitivo.