Sì. Per il periodo di prova è, in realtà, previsto un patto che deve essere redatto in forma scritta, che fa comunque riferimento al CCNL del settore di assunzione del lavoratore, e in cui vengono riportate tutte le informazioni sul rapporto di lavoro che si instaura, compresa la durata dello stesso periodo di prova.
Il periodo di prova è una clausola contrattuale che viene inserita nei contratti di lavoro subordinato con lo scopo di consentire a entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, di valutare l'effettiva idoneità della prestazione lavorativa e l'adeguatezza del lavoratore al contesto aziendale. Il periodo di prova è disciplinato dall’art.2096 del Codice Civile e non può superare una durata di sei mesi.
Il lavoratore in periodo di prova deve essere pagato regolarmente con lo stipendio concordato nel contratto e non può essere compensato con buoni pasto o rimborsi spesa. Ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi di riferimento. La remunerazione durante il periodo di prova è comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi come paga base, eventuali indennità, maggiorazioni, premi di produzione e altri compensi accessori previsti dal contratto collettivo applicabile o dalle norme aziendali. La retribuzione deve essere corrisposta con la stessa periodicità prevista per i lavoratori assunti.
Durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia come i colleghi con maggiore anzianità di servizio. Questa indennità viene erogata a tutti i dipendenti previa presentazione di un certificato medico. La copertura dell'indennità può essere fornita dall'INPS, dal datore di lavoro o da entrambi, a seconda delle disposizioni contrattuali. Il pagamento avviene di solito tramite busta paga e l'importo varia tra il 50% e il 100% dello stipendio, a seconda di vari fattori come i giorni di assenza e gli accordi contrattuali.
Durante il periodo di prova, le ferie maturano da subito, sebbene l’effettiva fruizione possa essere regolamentata diversamente in base al contratto applicato. Solitamente si ha diritto a ferie come qualsiasi altro dipendente, tuttavia, i giorni accumulati durante il periodo di prova potrebbero non essere sufficienti, specialmente se il periodo di prova è breve.
I diritti a permessi retribuiti o non sono garantiti anche nel periodo di prova. Il dipendente può assentarsi in determinate situazioni, come per grave malattia del coniuge, parenti fino al secondo grado, convivente; per partecipare a concorsi, esami, o per motivazioni quali lutto, nascita dei figli, motivi personali, familiari, o matrimonio.
Le dimissioni durante il periodo di prova sono sempre legittime, non richiedono preavviso e non comportano sanzioni. Il lavoratore ma anche il datore di lavoro possono recedere dal contratto durante il periodo di prova senza obbligo di preavviso né indennità., tuttavia, è necessario rispettare le forme di comunicazione previste dalla legge e dal contratto applicato.