Sì. Per il periodo di prova è, in realtà, previsto un patto che deve essere redatto in forma scritta, che fa comunque riferimento al CCNL del settore di assunzione del lavoratore, e in cui vengono riportate tutte le informazioni sul rapporto di lavoro che si instaura, compresa la durata dello stesso periodo di prova.
Il periodo di prova, che è propedeutico all’assunzione a tempo indeterminata, serve a datore di lavoro e lavoratore per la valutazione del lavoro stesso. Il datore di lavoro, dal canto suo valuta l’operato del dipendente e se è effettivamente in grado di ricoprire il ruolo assegnato, mentre il lavoratore durante il periodo di prova si rende conto se effettivamente quel lavoro sia, o meno, adatto a lui. Quali sono le regole che disciplinano il periodo di prova?
Innanzitutto, è bene chiarire che esiste un contratto che definisce regole, diritti e doveri del lavoratore in periodo di prova, dalla durata, solitamente di sei mesi e di tre mesi per gli impiegati senza alcuna una funzione direttiva, alla retribuzione e dimissioni e licenziamento. Vediamo, dunque, quali sono le regole previste.
Partendo allo stipendio, il lavoratore che svolge il periodo di prova percepisce la stessa retribuzione erogata ai suoi colleghi, pari ruolo o mansione, già assunti, sia a tempo determinato che indeterminato, e lo stipendio minimo è quello previsto dal relativo CCNL di riferimento. Stando a quanto previsto, infatti, dal contratto collettivo nel corso del periodo di prova la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica del lavoratore.
Durante il periodo di prova, così come per tutti gli altri lavoratori, per i dipendenti in attesa di assunzione valgono gli stessi diritti, da ferie, che vengono maturate in base ai mesi lavorati in azienda, a permessi retribuiti, ai ratei di tredicesima, al Tfr.
Durante il periodo di prova, è possibile sia presentare le dimissioni da parte del lavoratore sia licenziare, da parte del datore di lavoro. Inoltre, stando a quanto previsto dalla legge, durante il periodo di prova il rapporto di lavoro si può risolvere in qualsiasi momento da una parte o dall'altra senza necessità, sempre da entrambe le parti, cioè datore di lavoro e lavoratore, di rispettare termini di preavviso.
E se, per esempio, il datore di lavoro comunica licenziamento durante il periodo di prova senza preavviso, il lavoratore non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Anche il lavoratore durante il periodo di prova può dimettersi in qualsiasi momento senza dare il preavviso, ma superato il periodo di prova potrà dimettersi presentando le dimissioni telematiche o online e sempre rispettando il periodo di preavviso previsto da contratto.
Per quanto riguarda le assenze durante, stando a quanto previsto dalla legge, non esistono particolari indicazioni su eventuali comportamenti da parte del datore di lavoro e sulla conservazione del posto di lavoro.