Come funziona il periodo di prova nel contratto Multiservizi 2025? I dipendenti che vengono assunti con contratto multiservizi, come per le assunzioni in ogni altro Ccnl, devono superare una fase di valutazione iniziale che è importante per entrambe le parti coinvolte: il datore di lavoro può verificare abilità, professionalità e competenze del dipendente, mentre il lavoratore può comprendere se la mansione è adatta alle proprie aspettative, se riesce a svolgere efficacemente le attività richieste e se esistono possibilità di crescita professionale all'interno dell'azienda.
Il lavoratore assunto con contratto Multiservizi 2025 è soggetto a un periodo di prova la cui durata varia in base al livello di inquadramento professionale. Secondo quanto stabilito dal CCNL, le tempistiche sono così definite:
Per i lavoratori operai assunti con contratto a tempo determinato di tipo verticale (ovvero quello in cui la prestazione è concentrata solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno), il CCNL prevede una specifica disposizione: il periodo di prova non può eccedere i tre mesi, indipendentemente dal livello di inquadramento.
È importante sottolineare che, quando il CCNL fa riferimento ai "giorni di effettivo lavoro", si considera esclusivamente il tempo realmente lavorato. Non vengono quindi conteggiati nel periodo di prova:
Questo implica che, in caso di assenza durante il periodo di prova, la durata complessiva della prova stessa viene prolungata per un numero di giorni equivalente alle assenze verificatesi.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal CCNL Multiservizi. In questo periodo, sia il datore di lavoro che il dipendente possono decidere in qualsiasi momento di risolvere il rapporto di lavoro senza alcun obbligo di preavviso né di indennità compensativa.
Se al termine del periodo di prova l'impresa non procede alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intende automaticamente confermato in servizio. In questo caso, il periodo di prova sostenuto viene interamente computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio, con tutti i benefici che ne conseguono in termini di scatti di anzianità e altri istituti contrattuali.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, è necessario considerare alcune specifiche condizioni contrattuali:
Per i licenziamenti che avvengono oltre i termini sopra indicati, il CCNL Multiservizi 2025 prevede che il dipendente abbia diritto a ricevere lo stipendio:
Lo stipendio spettante ai lavoratori con contratto Multiservizi 2025 durante il periodo di prova è identico a quello previsto dal CCNL per i dipendenti già confermati in servizio con lo stesso livello di inquadramento professionale. Non sono previste riduzioni, trattenute o variazioni della retribuzione durante questa fase iniziale del rapporto di lavoro.
Le retribuzioni mensili lorde dei dipendenti con contratto Multiservizi 2025, suddivise per livello di inquadramento, sono le seguenti:
Queste retribuzioni si intendono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione previsti dal CCNL Multiservizi, ma possono essere integrate da eventuali superminimi individuali o collettivi, premi di produzione o altri elementi accessori previsti dalla contrattazione aziendale o individuale.
Il periodo di prova è regolamentato non solo dal CCNL Multiservizi, ma anche dalla legislazione italiana, in particolare dall'articolo 2096 del Codice Civile. Secondo la normativa vigente:
È importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il periodo di prova deve avere una durata proporzionata alla complessità delle mansioni da svolgere e deve consentire un'effettiva verifica delle capacità del lavoratore.
No, il periodo di prova non può essere prorogato oltre i limiti stabiliti dal CCNL. Tuttavia, come già menzionato, in caso di assenze giustificate (malattia, infortunio, ecc.), il periodo di prova viene automaticamente prolungato per un numero di giorni equivalente alle assenze verificatesi.
Non è necessaria alcuna comunicazione formale per la conferma del lavoratore al termine del periodo di prova. Se il datore di lavoro non comunica la volontà di interrompere il rapporto entro la scadenza del periodo di prova, il lavoratore si intende automaticamente confermato in servizio.
Tecnicamente, il lavoratore matura il diritto alle ferie fin dal primo giorno di lavoro. Tuttavia, la fruizione delle ferie durante il periodo di prova è generalmente sconsigliata e spesso non concessa dai datori di lavoro, proprio perché compromette la possibilità di valutare adeguatamente le prestazioni del dipendente.
Nel caso di promozione o cambio di mansioni all'interno della stessa azienda, non è possibile prevedere un nuovo periodo di prova, poiché il rapporto di lavoro è già consolidato. È tuttavia possibile concordare un periodo di adattamento alle nuove mansioni, ma questo non ha le stesse caratteristiche e conseguenze legali del periodo di prova iniziale.