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Periodo di prova contratto Multiservizi CCNL 2025 durata, calcolo giorni effettivi, stipendio

Come funziona il periodo di prova in base al contratto Multiservizi 2025. Le regole e i diritti e doveri dei dipendenti in questo periodo di tempo

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Periodo di prova contratto Multiservizi

Come funziona il periodo di prova nel contratto Multiservizi 2025? I dipendenti che vengono assunti con contratto multiservizi, come per le assunzioni in ogni altro Ccnl, devono superare una fase di valutazione iniziale che è importante per entrambe le parti coinvolte: il datore di lavoro può verificare abilità, professionalità e competenze del dipendente, mentre il lavoratore può comprendere se la mansione è adatta alle proprie aspettative, se riesce a svolgere efficacemente le attività richieste e se esistono possibilità di crescita professionale all'interno dell'azienda.

Durata del periodo di prova nel contratto Multiservizi 2025, variazioni per livello e mansione

Il lavoratore assunto con contratto Multiservizi 2025 è soggetto a un periodo di prova la cui durata varia in base al livello di inquadramento professionale. Secondo quanto stabilito dal CCNL, le tempistiche sono così definite:

  • 6 mesi per i lavoratori inquadrati nel Livello Quadro
  • 4 mesi per i lavoratori inquadrati nel Livello 7
  • 3 mesi per i lavoratori inquadrati nel Livello 6
  • 2 mesi per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati nei Livelli 5, 4, 3 e 2
  • 30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati nei Livelli 4 e 5
  • 26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio inquadrati nei Livelli 1, 2 e 3

Periodo di prova per contratti part-time verticale

Per i lavoratori operai assunti con contratto a tempo determinato di tipo verticale (ovvero quello in cui la prestazione è concentrata solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno), il CCNL prevede una specifica disposizione: il periodo di prova non può eccedere i tre mesi, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Calcolo dei giorni effettivi nel periodo di prova

È importante sottolineare che, quando il CCNL fa riferimento ai "giorni di effettivo lavoro", si considera esclusivamente il tempo realmente lavorato. Non vengono quindi conteggiati nel periodo di prova:

  • I giorni di malattia
  • I giorni di infortunio
  • I giorni di ferie
  • I permessi e le assenze giustificate
  • I giorni festivi

Questo implica che, in caso di assenza durante il periodo di prova, la durata complessiva della prova stessa viene prolungata per un numero di giorni equivalente alle assenze verificatesi.

Diritti e doveri durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal CCNL Multiservizi. In questo periodo, sia il datore di lavoro che il dipendente possono decidere in qualsiasi momento di risolvere il rapporto di lavoro senza alcun obbligo di preavviso né di indennità compensativa.

Se al termine del periodo di prova l'impresa non procede alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intende automaticamente confermato in servizio. In questo caso, il periodo di prova sostenuto viene interamente computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio, con tutti i benefici che ne conseguono in termini di scatti di anzianità e altri istituti contrattuali.

Risoluzione del rapporto durante il periodo di prova

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, è necessario considerare alcune specifiche condizioni contrattuali:

  • Se la risoluzione avviene per dimissioni del lavoratore, indipendentemente dal momento in cui vengono presentate, lo stipendio viene corrisposto solo per il periodo di servizio effettivamente prestato
  • Se la risoluzione avviene per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori del Livello 7, lo stipendio è corrisposto solo per il servizio prestato
  • Se la risoluzione avviene per licenziamento durante il primo mese per i lavoratori del Livello 6, lo stipendio è corrisposto solo per il servizio prestato

Per i licenziamenti che avvengono oltre i termini sopra indicati, il CCNL Multiservizi 2025 prevede che il dipendente abbia diritto a ricevere lo stipendio:

  • Fino a metà del mese in corso, se la risoluzione avviene entro la prima quindicina del mese
  • Fino alla fine del mese in corso, se la risoluzione avviene entro la seconda quindicina del mese

Stipendio durante il periodo di prova nel contratto Multiservizi 2025

Lo stipendio spettante ai lavoratori con contratto Multiservizi 2025 durante il periodo di prova è identico a quello previsto dal CCNL per i dipendenti già confermati in servizio con lo stesso livello di inquadramento professionale. Non sono previste riduzioni, trattenute o variazioni della retribuzione durante questa fase iniziale del rapporto di lavoro.

Tabella retributiva Multiservizi 2025 per livello

Le retribuzioni mensili lorde dei dipendenti con contratto Multiservizi 2025, suddivise per livello di inquadramento, sono le seguenti:

  • Quadri: 1.863 euro
  • Livello 1: 1.748 euro
  • Livello 2: 1.578 euro
  • Livello 3: 1.366 euro
  • Livello 4: 1.292 euro
  • Livello 5: 1.230 euro
  • Livello 6: 1.174 euro
  • Livello 7: 1.118 euro

Queste retribuzioni si intendono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione previsti dal CCNL Multiservizi, ma possono essere integrate da eventuali superminimi individuali o collettivi, premi di produzione o altri elementi accessori previsti dalla contrattazione aziendale o individuale.

Aspetti legali e normativi del periodo di prova

Il periodo di prova è regolamentato non solo dal CCNL Multiservizi, ma anche dalla legislazione italiana, in particolare dall'articolo 2096 del Codice Civile. Secondo la normativa vigente:

  • Il patto di prova deve essere stipulato per iscritto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa
  • Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità
  • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per l'attività svolta
  • Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il periodo di prova, questo viene computato nell'anzianità di servizio

È importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il periodo di prova deve avere una durata proporzionata alla complessità delle mansioni da svolgere e deve consentire un'effettiva verifica delle capacità del lavoratore.

Domande frequenti sul periodo di prova nel contratto Multiservizi

È possibile prorogare il periodo di prova?

No, il periodo di prova non può essere prorogato oltre i limiti stabiliti dal CCNL. Tuttavia, come già menzionato, in caso di assenze giustificate (malattia, infortunio, ecc.), il periodo di prova viene automaticamente prolungato per un numero di giorni equivalente alle assenze verificatesi.

Come si formalizza la fine del periodo di prova?

Non è necessaria alcuna comunicazione formale per la conferma del lavoratore al termine del periodo di prova. Se il datore di lavoro non comunica la volontà di interrompere il rapporto entro la scadenza del periodo di prova, il lavoratore si intende automaticamente confermato in servizio.

Si possono prendere ferie durante il periodo di prova?

Tecnicamente, il lavoratore matura il diritto alle ferie fin dal primo giorno di lavoro. Tuttavia, la fruizione delle ferie durante il periodo di prova è generalmente sconsigliata e spesso non concessa dai datori di lavoro, proprio perché compromette la possibilità di valutare adeguatamente le prestazioni del dipendente.

In caso di cambio di mansioni, è previsto un nuovo periodo di prova?

Nel caso di promozione o cambio di mansioni all'interno della stessa azienda, non è possibile prevedere un nuovo periodo di prova, poiché il rapporto di lavoro è già consolidato. È tuttavia possibile concordare un periodo di adattamento alle nuove mansioni, ma questo non ha le stesse caratteristiche e conseguenze legali del periodo di prova iniziale.

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