I collaboratori coordinati e continuativi godono di un regime lavorativo con caratteristiche particolari che li differenzia nettamente dai dipendenti assunti con contratto subordinato. Questa specificità si riflette anche nella gestione delle assenze dal lavoro e nelle modalità con cui vengono organizzate le prestazioni professionali. Analizziamo nel dettaglio la normativa e le pratiche relative ai permessi per i lavoratori con contratto Co.Co.Co. nel 2025.
I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) presentano una peculiarità fondamentale rispetto ai lavoratori subordinati: possono decidere autonomamente come e quando svolgere il proprio lavoro. Questa autonomia organizzativa costituisce proprio uno degli elementi distintivi di questa tipologia contrattuale.
A causa di questa caratteristica intrinseca, la normativa vigente nel 2025 non prevede per i collaboratori coordinati e continuativi il diritto a permessi retribuiti, diversamente da quanto accade per i lavoratori dipendenti. Questa esclusione deriva direttamente dalla natura giuridica del rapporto di collaborazione, che si colloca in una posizione intermedia tra il lavoro subordinato e quello completamente autonomo.
I Co.Co.Co. non sono vincolati a orari prestabiliti o a una presenza fisica continuativa presso la sede del committente, elementi che renderebbero necessaria l'istituzione di permessi formali per assentarsi. La loro prestazione è infatti valutata principalmente in base ai risultati ottenuti piuttosto che al tempo dedicato all'attività lavorativa.
In linea generale, i collaboratori coordinati e continuativi non hanno diritto a un numero predefinito di giorni di permesso nel 2025. Questa assenza di permessi codificati si estende anche ad altri istituti tipici del lavoro subordinato, come:
Tuttavia, questo non significa che un collaboratore non possa mai assentarsi dalla propria attività. La flessibilità che caratterizza il contratto Co.Co.Co. permette al lavoratore di gestire autonomamente i propri tempi, purché vengano rispettati gli obiettivi e le scadenze concordate con il committente.
L'assenza di vincoli di orario e luogo rappresenta infatti uno dei tratti distintivi del lavoro parasubordinato, e costituisce l'elemento che giustifica legalmente la mancanza di permessi strutturati come quelli previsti per il lavoro dipendente.
Sebbene non esistano permessi formalmente riconosciuti, nella prassi quotidiana le eventuali assenze dei collaboratori Co.Co.Co. sono regolate attraverso accordi specifici tra il committente e il collaboratore. Questi accordi possono essere:
È importante sottolineare che tali accordi non sono regolati dalla normativa sul lavoro subordinato, ma rientrano nella libertà contrattuale delle parti. Committente e collaboratore possono quindi concordare modalità flessibili per gestire eventuali necessità di sospensione temporanea dell'attività lavorativa.
In alcuni casi, contratti collettivi specifici per determinate categorie di collaboratori possono prevedere disposizioni particolari, ma si tratta di eccezioni piuttosto che della regola generale.
Nonostante l'assenza di un diritto formale ai permessi, esistono diverse situazioni in cui un collaboratore potrebbe necessitare di sospendere temporaneamente la propria attività. Tra le più comuni vi sono:
In queste circostanze, la gestione dell'assenza avviene generalmente attraverso una comunicazione preventiva al committente e una riorganizzazione concordata dei tempi di consegna o degli obiettivi da raggiungere.
È importante precisare che, anche in assenza di permessi strutturati, i collaboratori Co.Co.Co. godono comunque di alcune tutele specifiche per situazioni particolari:
Queste tutele rappresentano un riconoscimento delle esigenze fondamentali dei collaboratori, pur mantenendo la distinzione rispetto al lavoro subordinato.
I collaboratori coordinati e continuativi non percepiscono retribuzione durante le assenze dal lavoro nel 2025. Il compenso del Co.Co.Co. è infatti generalmente legato alla realizzazione del progetto o al raggiungimento degli obiettivi concordati, non al tempo impiegato per ottenerli.
La remunerazione avviene tipicamente in uno dei seguenti modi:
In nessuno di questi casi è previsto un pagamento specifico per i giorni di assenza. Eventuali interruzioni dell'attività lavorativa possono comportare:
Per comprendere meglio la specificità del regime dei Co.Co.Co. rispetto ai permessi, può essere utile un confronto diretto con quanto previsto per i lavoratori subordinati:
Istituto | Lavoratore subordinato | Collaboratore Co.Co.Co. |
Permessi retribuiti | Garantiti dal CCNL (mediamente 40-80 ore annue) | Non previsti |
Ferie | Minimo 4 settimane annue garantite | Non previste |
Malattia | Periodo di comporto con conservazione posto e stipendio | Indennità INPS se iscritto Gestione Separata |
Maternità/Paternità | Congedo obbligatorio e facoltativo | Indennità INPS e sospensione contratto |
Permessi studio | Previsti dai CCNL (150 ore) | Non previsti |