Sempre più smart working e telelavoro in Italia. In buona sostanza, sempre più lavoro agile a distanza dall'ufficio dell'azienda. Si tratta di una modalità di lavoro basata sulla flessibilità di sede ovvero del luogo in cui prestare l'attività lavorativa.
Non coincide con la sede aziendale, ma neanche deve necessariamente farlo con il domicilio del lavoratore. Alla base del funzionamento c'è il ricorso alle moderne tecnologie informatiche e telematiche che permettono di lavorare a distanza, ma anche di continuare a rimanere in contatto con colleghi e datore di lavoro.
Nel telelavoro l'attività si svolge in un luogo fisico diverso dalla sede dell'azienda, ma a differenza dello smart working è ben determinato.
Il punto centrale è però un altro: il ricorso allo smart working non varia gli obblighi e i doveri del lavoratore così come i diritti riconosciuti dalla normativa vigenti e alle regole del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e alla contrattazione del personale.
Lo svolgimento delle attività a distanza non penalizza la professionalità e l'avanzamento di carriera del personale. Vediamo quindi
La regola generale prevede che non devono essere applicate differenze e discriminazioni tra lavoratori in smart working e lavoratori in sede.
Tuttavia in merito ai permessi, alcuni Ccnl (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) possono prevedere disposizioni differenti.
In particolare, per via dell'organizzazione flessibile del tempo da dedicare al lavoro possono saltare i permessi, gli strumenti che comportano riduzioni di orario e i vari trattamenti compensativi.
Nessuna modifica nella normativa sulle ferie in smart working: al lavoratore impiegato per l'intera giornata spettano infatti 4 settimane all'anno, di cui 2 da godere preferibilmente in maniera consecutiva e altre 2 nei successivi 18 mesi.
Anche nel caso del lavoro agile e al netto della disposizioni particolari contenute nei Contratti collettivi di categoria, il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause.
Si parla anche di diritto alla disconnessione e di non assicurare la propria prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro.
In buona sostanza, il dipendente può disattivare i dispositivi collegati al web (smartphone, tablet, pc) utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nelle giornate di smart working, il dipendente può essere inserito nei turni di reperibilità al termine della prestazione a distanza, naturalmente laddove è applicato questo istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio.