Con la legge 104 non si scherza perché i datori di lavoro e i giudici sono molto attenti al corretto utilizzo del benefici concessi. In particolare ai permessi ovvero a quelle ore e quei giorni in cui il lavoratore può assentarsi per prestare assistenza al familiare colpito da handicap grave.
Lo può fare se sussistono tutte le condizioni richieste, come il rapporto di lavoro di tipo dipendente e la persistenza della grave disabilità dell'assistito, e conservando lo stesso trattamento economico. Si tratta cioè di permessi retribuiti. Il punto che vogliamo adesso approfondire è proprio relativo all'utilizzo dei permessi. Siamo certi che non possono essere richiesti per concedersi una mini vacanza.
E anzi, tutte le volte che è successo è scattato il pugno duro con il licenziamento in tronco del dipendente. Ma una importante sentenza della Corte di Cassazione apre adesso a nuove prospettive poiché ribadisce che non è affatto detto che i permessi legge 104 vadano integralmente fruiti per l'assistenza in senso stretto del familiare.
Senza dimenticare che questi stessi permessi spettano anche la lavoratore medesimo con handicap grave. Il confine è comunque piuttosto sottile e vale la pena approfondirlo perché è un arricchimento della materia. Vediamo quindi
La legge prevede la concessione di permessi orari o giornalieri retribuiti per il lavoratore disabile e per il familiare lo assiste, purché la condizione dell'handicap sia grave.
Possono fruire di questa possibilità tutti i lavoratori pubblici e privati residenti in Italia con un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato. La stessa normativa effettua distinzioni in base al fruitore tra
L'Inps autorizza i lavoratori a frazionare in ore i 3 giorni di permesso mensile e il numero delle ore spettanti, ma come si legge nelle disposizioni in vigore, il tempo va comunque impiegato per l'assistenza della persona disabile, se non che la Corte di Cassazione ha adesso aperto a nuovi scenari.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, le 2 ore giornaliere ovvero i 3 giorni continuativi o frazionati previsti dalla legge 104 non vanno necessariamente trascorsi fornendo assistenza continuativa ed esclusiva al familiare disabile. Ne conseguenze che una parte del tempo può essere utilizzata anche per motivi personali.
Ma è proprio quest'ultimo punto a essere il più importante poiché con questa definizione si intendono attività correlate come fare una passeggiata per "staccare" mentalmente e fisicamente dall'impegno. E non di certo svaghi personali come un fine settimana al mare o in montagna oppure giocare a calcetto o andare a fare shopping.
Allo stesso tempo è anche ammesso fare la spesa per il disabile per il tempo necessario. In caso contrario si oltrepassa il limite e si rischia l'accusa di truffa all'Inps. Ai genitori di un figlio disabile è consentita flessibilità nel rapporto di lavoro così come la possibilità di alternarsi nella cura del piccolo.
Se un genitore beneficia dei permessi orari, l'altro può usufruire del congedo parentale o dei permessi di malattia per il figlio.