La prima formulazione della legge 104 prevedeva la concessione dei permessi retribuiti agli stessi disabili in situazione di gravità, ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, al coniuge, al parente o affine fino al secondo grado di soggetti disabili in situazione di gravità. Quindi al parente o affine di terzo grado se i genitori o il coniuge hanno più di 65 anni o sono invalidi, morti o mancanti. Oggi questa stessa facilitazione è anche per il convivente e il partner dell'unione civile.
Sebbene la formulazione della legge 104 risalga al 1992, nel tempo si sono aggiunti aggiornamenti e rivisitazione che hanno allargato l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste. In particolare quelle relative ai permessi mensile, concessi ai lavoratori dipendenti che devono assistere un familiare o un parenti disabile.
Sono 3 i giorni di permesso, da fruire anche a ore, ma senza la possibilità di cumulare il tempo non utilizzato nel mese di riferimento. Vogliamo quindi capire se, anche e soprattutto in riferimento ai cambiamenti legislativi degli ultimi anni, la legge 104 si è adeguata. In particolare esaminiamo
Secondo la legge 104, i permessi retribuiti sono rapportati all'orario di lavoro. Più precisamente, 2 ore al giorno in caso di orario di almeno 6 ore, 1 ora in caso di orario inferiore a 6 ore. Per questi permessi spetta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di assenza.
Ebbene, la prima formulazione della legge 104 prevedeva la concessione dei permessi retribuiti agli stessi disabili in situazione di gravità, ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, al coniuge, al parente o affine fino al secondo grado di soggetti disabili in situazione di gravità.
Quindi al parente o affine di terzo grado se i genitori o il coniuge hanno più di 65 anni o sono invalidi, morti o mancanti. Oggi questa stessa facilitazione è anche per il convivente e il partner dell'unione civile. Condizione fondamentale per accedere ai permessi legge 104 è la presenza di un contratto di lavoro subordinato ovvero da dipendente, sia esso a tempo determinato o indeterminato.
Ma non sono concessi a lavoratori agricoli a tempo determinato, lavoratori a domicilio, lavoratori parasubordinati, addetti a lavori domestici e familiari e naturalmente a lavoratori autonomi, esclusi per definizione. In ogni caso la condizione di disabilità grave deve essere riconosciuta dalla Commissione medica Asl e Inps.
Non solo convivente di fatto e parte dell'unione civile, dal punto di vista normativo, i permessi dal lavoro sono finalizzati all'assistenza al coniuge, parenti e affini disabili in situazione di gravità.
Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità economica. I permessi legge 104 sono riconosciuti anche a genitori, pure adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il secondo grado.
I permessi possono essere utilizzati da parenti o affini di terzo grado soltanto se dei genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto, hanno compiuto 65 anni, siano colpiti da malattie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Requisito fondamentale - oltre alla gravità dell'handicap della persona da assistere o dello stesso lavoratore disabile - è aver instaurato un rapporto subordinato di tipo dipendente.
Ancora più precisamente, il familiare o la persona da assistere in base alla legge 104 non devono essere ricoverati a tempo pieno in un ospedale o comunque in una struttura familiare. Ci sono però 3 casi particolari da considerare perché riconosciuti con gli aggiornamenti successiva alla normativa di base che risale al 1192.
Il primo è il ricovero a tempo pieno di un disabile per il quale è richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.
Il secondo è il ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine.
Il terzo è l'interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite e terapie certificate. In queste circostanze viene a cadere l'incompatibilità della fruizione dei permessi con il ricovero a tempo pieno.